Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15260 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15260 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABBONDANZA VINCENZO N. IL 01/06/1975
avverso la sentenza n. 454/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 17 dicembre 2012 la Corte di appello di
Brescia ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Brescia, in data 15 dicembre 2011, di condanna di Abbondanza
Vincenzo, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi dieci di
reclusione per il reato previsto dall’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956

dicembre 2008.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’Abbondanza personalmente, il quale deduce erronea applicazione della
legge penale e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione
con esclusivo riguardo al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché denuncia vizi manifestamente
infondati, avendo la Corte di merito, con motivazione adeguata e coerente,
esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, negato le
circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosissimi precedenti
penali, anche specifici, dell’imputato e correttamente determinato la pena,
alla luce dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen., in misura prossima al
minimo edittale.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

(ora art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), commesso in Brescia, il 10

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

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