Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1526 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1526 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) IORDACHE GEORGE N. IL 10/02/1979
avverso l’ordinanza n. 2208/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’i dicembre 2011, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha
respinto l’istanza di detenzione domiciliare, avanzata da Iordache George,
detenuto presso la Casa Circondariale di Foggia in esecuzione della pena di anni
tre, mesi quattro e giorni dieci di reclusione di cui al provvedimento di cumulo
del 5 agosto 2011, non sussistendo le condizioni di legge per l’accoglimento della
richiesta ed essendo indispensabile un ulteriore congruo periodo di osservazione

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato, che ha insistito nella richiesta di concessione della
misura anche in relazione alla sua estraneità al reato attribuitogli.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della
impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul
concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che
presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come
conflitto di interessi contrapposti.
Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente
coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,
dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
2.1. Il requisito dell’interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera
Immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della
proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa
possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione
giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272
del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del
13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20

2

del percorso penitenziario.

del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165).
A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della
“carenza d’interesse sopraggiunta”, individuandosi il suo fondamento
giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della
decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a
causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,
assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già

superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv.
251694).
3. Alla luce di questi consolidati principi, che il Collegio condivide, non
sussiste, nel caso in esame, l’interesse al ricorso, poiché dalla svolta
interrogazione, attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia, è
risultato che il ricorrente è stato scarcerato, per espiazione della pena, 1’11
giugno 2012.
Tale emergenza esclude che possa ritenersi comunque sussistente un
interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, non oggetto di specifica e
motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti eventuale
pregiudizio derivando al medesimo.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità non consegue la condanna del
ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento della
sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi
soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, citata,
Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, citata, Rv. 208166; Sez. U, n. 6624
del 27/10/2011, citata, non massimata sul punto), e non essendo individuabili
profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del
2000, mass. 25390).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il

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