Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1526 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1526 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KINGJI ARB N. IL 02/12/1983
avverso la sentenza n. 2869/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA ,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. In ~—
sZté
che ha concluso pere ‘i

4

Data Udienza: 11/12/2013

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Prato, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la
responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui agli articoli 73 ed
80 del d.P.R. n. 309 del 1990. L’imputazione attiene alla illecita detenzione di
rilevanti quantitativi di cocaina e marijuana.
La sentenza è stata annullata dalla Corte d’appello di Firenze che ha

l’invio degli atti a quel giudice.

2. Ricorre per cassazione l’imputato. Si espone che la Corte d’appello, in
accoglimento dell’impugnazione, ha ritenuto la competenza funzionale del Gip
del Tribunale capoluogo del distretto ai sensi degli articoli 51 e 328 comma 1 bis
cod. proc pen., titolare del procedimento in ordine al reato di cui all’art. 74 del
richiamato d.P.R., rispetto al quale l’illecito in imputazione costituisce reato fine.
La statuizione viene censurata esclusivamente per ciò che attiene al disposto
/invio degli atti al Gip e non al pubblico ministero in violazione della
giurisprudenza costituzionale per effetto della quale, in caso di annullamento per
incompetenza per materia, gli atti vanno inviati al pubblico ministero. Si invoca
al riguardo il potere di rettificazione di questa Corte.

3. La censura è fondata. In effetti la sentenza impugnata, ha ravvisato l’
esistenza di connessione ex art. 12, cod. proc. pen. tra l’illecito oggetto del
giudizio e quello di cui all’art. 74 ridetto, pendente presso la DDA fiorentina; e di
competenza funzionale del Tribunale di Firenze. Conseguentemente ha annullato
la sentenza emessa dal Tribunale di Prato ed ha disposto l’invio degli atti al Gip
del Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 328 cod. proc pen.
La statuizione è erronea poiché, come correttamente dedotto dal
ricorrente, per effetto della sentenza costituzionale n. 214 del 1993, nelle
fattispecie del genere di quella in esame, per effetto della ritenuta incompetenza
funzionale del giudice, pacificamente assimilata a quella per materia, gli atti
vanno trasmessi al pubblico ministero e non al giudice ai fini dell’ulteriore corso
del procedimento.
L’errore può essere ovviato attraverso la procedura di rettifica da parte di
questa suprema Corte, atteso che si è in presenza di evidente errore che non
coglie il contenuto decisorio espresso dal dispositivo bensì solo la statuizione
strumentale afferente all’invio degli atti al soggetto processuale investito
dell’ulteriore corso del procedimento.

c”’—1.–…..—

ritenuto la competenza funzionale del Gip del Tribunale di Firenze ed ha disposto

PQM

rettifica la sentenza impugnata nel senso che gli atti vanno trasmessi al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e non al Gip di quel
Tribunale.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco MarcoL4101TA)
1

1, s

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Roma 11 dicembre 2013

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