Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15258 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15258 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEFA FLUTURA N. IL 29/10/1986
avverso la sentenza n. 1200/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 dicembre 2012 la Corte di appello di Salerno
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Sefa Flutura, cittadina
albanese, avverso la sentenza del Tribunale della sede, in composizione
monocratica, emessa il 27 aprile 2010, con la quale la stessa era stata
condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due e giorni 15
di arresto, per aver violato gli obblighi impostile con il foglio di via

ritorno in quel Comune per la durata di tre anni, essendo stato sorpresa in
Salerno nelle seguenti date: 8/01/2008, 11/01/2008, 12/01/2008,
9/05/2008 e 14/05/2008.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputata tramite il difensore, il quale denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta contraddittorietà della
motivazione e, comunque, la carenza di essa in ordine ad aspetti
fondamentali.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte territoriale con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni della logica e del diritto, e perciò non sindacabile in questa sede,
sulla base della trascrizione pressoché integrale dell’atto di appello, ne ha
rilevato la genericità per la denuncia puramente assertiva dell’erronea
affermazione di penale responsabilità della Sefa con riguardo all’elemento
oggettivo e soggettivo del reato, e per la richiesta di rinnovazione del
dibattimento senza specificazione delle prove ritenute necessarie; nonché
l’incongruenza del medesimo appello laddove postulava la concessione delle
attenuanti generiche già riconosciute dal primo giudice.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza qui
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la

obbligatorio del Questore di Salerno, in data 22/11/2007, che le vietava il

condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed

il

massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

delle ammende.

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