Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15257 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15257 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 13/12/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TENAGLIA GIUSEPPE N. IL 30/07/1956
avverso la sentenza n. 840/2006 TRIBUNALE di VASTO, del
31/10/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

F

9

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 31 ottobre 2008 il Tribunale di Vasto, in

composizione monocratica, ha condannato Tenaglia Giuseppe alla pena di
euro 150,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 650 cod. pen., poiché
non aveva ottemperato a provvedimento del Sindaco del Comune di Vasto,
in data 28 gennaio 2005, col quale gli si ordinava di provvedere alla
eliminazione degli inconvenienti igienici derivati dal praticato allevamento di

prossima al 3 marzo 2005.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato tramite il difensore, il quale deduce mancanza di motivazione,
poiché il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare l’inottemperanza all’ordine
sindacale di dismettere l’allevamento. E’, inoltre, eccepita la compiutasi
prescrizione del reato.

CONSIDERATO in DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo che,

sostanzialmente, ripete la dizione del capo di imputazione osservando che il
giudice si sarebbe limitato ad asserire la fondatezza del tema di accusa;
mentre dalla motivazione, pur succinta, della sentenza emerge che il
Tribunale non ha apoditticamente affermato come vera l’inosservanza
contestata, ma ne ha accertato la fondatezza sulla base dell’istruzione
svolta in dibattimento con l’esame dei testimoni Salvatorelli Francesco,
Tenaglia Vincenzo e Vallati Giovanni.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza qui
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.
1

polli entro il termine di giorni trenta; in Vasto, in epoca antecedente e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

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