Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15255 del 19/01/2017

Penale Sent. Sez. 3 Num. 15255 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. A.A.
2. B.B.

avverso l’ordinanza del 14/07/2016 del Tribunale di Pavia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 luglio 2016 il Tribunale di Pavia, in sede di riesame,
ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 28 giugno 2016 dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, avente ad oggetto
fabbricati di proprietà di B.B. in Pavia e Marcignago, nell’ambito di
indagini a carico di A.A. per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo
2000, n. 74.

Data Udienza: 19/01/2017

2. Avverso il predetto provvedimento la B.B. e il A.A., tramite il
difensore, hanno proposto ricorsi per cassazione articolando quattro motivi
d’impugnazione.
2.1. Col primo motivo di impugnazione gli odierni ricorrenti hanno anzitutto
ricordato la notevole riduzione della pretesa in esito alla controversia tributaria
(euro 113.333,89 in luogo di almeno euro 216.847,19), e ciò ai fini della verifica
su proporzionalità e legittimità della misura cautelare, sì che il Tribunale aveva
errato nell’affermare la piena autonomia dei due accertamenti. Al contempo, la
cessione immobiliare tra il A.A. e la B.B. aveva avuto ad oggetto beni già

che non poteva ravvisarsi, a differenza di quanto opinato anche dal
provvedimento impugnato, alcun intento fraudolento nella condotta
dell’indagato.
2.2. Col secondo motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, i
ricorrenti hanno eccepito la carenza dell’elemento soggettivo, ossia del dolo
specifico di sottrazione fraudolenta del proprio patrimonio al procedimento di
riscossione. Al contrario, i beni erano stati ceduti alla B.B. da parte del
coniuge quale riconoscenza per l’intervento della moglie nel ripianare il debito
bancario acceso dal A.A. per fare fronte al contenzioso tributario. Mentre in
ogni caso il patrimonio del ricorrente, estraneo al fondo patrimoniale ed all’atto
di cessione, era sufficiente a soddisfare le pretese fiscali. In ragione di ciò,
difettava la stessa idoneità dell’atto di cessione a rendere anche solo
parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva.
4.3. Col terzo motivo, quanto al vizio dedotto di motivazione ed in ordine
all’esatta quantificazione del profitto del reato, era stato assunto come
parametro il valore catastale degli immobili e non il loro valore di mercato, dal
quale poteva desumersi che, a fronte di una pretesa fiscale di euro 113.333,89,
erano stati sequestrati immobili valutati euro 389.400,00 (in ogni caso, poi,
Equitalia aveva iscritto ipoteca legale su altro immobile di proprietà del ricorrente
d’Affilia del valore di mercato di ulteriori 300.000 euro).
4.4. Col quarto motivo infine è stata censurata l’affermazione del Tribunale,
circa la coincidenza tra l’indirizzo di residenza anagrafica del ricorrente e la piena
disponibilità del bene oggetto di sequestro preventivo, per il quale era stato
ritenuto sussistente il carattere fraudolento della cessione. In specie, nel
medesimo stabile vi erano tanto l’appartamento ceduto al coniuge quanto il
cespite destinato a studio legale, sì che si trattava di immobili distinti.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato, assumendo che il Giudice del riesame non aveva
adeguatamente valutato il duplice profilo della riduzione della pretesa tributaria

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compresi nel fondo patrimoniale, e comunque gravati da mutuo ipotecario. Sì

in sede di contenzioso tributario nonché della disponibilità di altri beni nel
patrimonio dell’indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono infondati.
4.1. Osserva preliminarmente la Corte che, in tema di ricorso per cassazione
proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen.

legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli errores
in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,
come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario
logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093;
v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893); per contro, non
può esser dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può
denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo
motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n.
5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del
28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
4.2. Ciò posto, e contrariamente ai rilievi del Procuratore generale, il
provvedimento impugnato si confronta sia con la dedotta riduzione della pretesa
tributaria quanto con la prospettata presenza di altri cespiti utilmente aggredibili.
4.3. Al riguardo, infatti, va in primo luogo ricordato come sia stato affermato
che integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto
dall’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, una diminuzione, anche non totale, della
garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale (Sez. 3,
n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266134), non rappresentando
vizio motivazionale dell’ordinanza del riesame il non aver approfondito la
questione, posta in sede di riesame della misura cautelare

de qua,

della

“capienza” del patrimonio immobiliare residuo di parte ricorrente, trattandosi di
questione pertinente al merito dell’accusa. Al riguardo, infatti, è stato notato che
nella struttura ontologica del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte, l'”idoneità” delle condotte è riferita all’inefficacia della esecuzione
esattoriale sia “in tutto” sia “in parte”. Il che appunto sta a significare che anche
una non totale diminuzione della garanzia patrimoniale generica offerta dal
patrimonio del debitore fiscale deve pacificamente considerarsi condotta
penalmente rilevante nell’ambito di questo titolo di reato (così, in motivazione,
Sez. 3, n. 6798 cit.).

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ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di

4.4. In relazione poi alle valutazioni compiute dal Tribunale lombardo, è
stato correttamente ricordato che la stessa astratta configurabilità della
fattispecie criminosa è requisito essenziale per l’applicabilità della misura
cautelare reale (cfr. ad es. Sez. 6, n. 39249 del 25/10/2011, Ciotola, Rv.
251085), il tribunale dovendosi limitare nell’esame della verifica della
corrispondenza tra il fatto per il quale si procede e la fattispecie criminosa, non
potendosi estendere alle valutazioni di merito circa la fondatezza degli elementi
di fatto addotti dall’accusa (cfr. Sez. 2, n. 12906 del 14/02/2007, Mazreku, Rv.
236386).

(cessione al proprio coniuge, senza corrispettivo, di beni già confluiti nel fondo
patrimoniale, in pendenza di contenzioso fiscale di cui parte ricorrente era
venuta a conoscenza poco prima del contestato trasferimento immobiliare) alla
fattispecie astratta per il quale il ricorrente A.A. risulta essere indagato.
D’altronde proprio i rilievi fattuali escludono allo stato la contestata sussistenza
di un dolo in re ipsa,

non essendo certamente in contestazione la libera

disponibilità del bene, bensì la sua sottrazione fraudolenta alla pretesa fiscale.
4.5. Per quanto concerne i pretesi vizi del provvedimento, il Tribunale del
riesame ha dato comunque conto che la pretesa fiscale era ancora sub iudice
pendendo il giudizio di legittimità (né al riguardo parte ricorrente ha
specificamente contestato la circostanza), mentre – quanto alla presenza di altri
cespiti immobiliari nella proprietà del ricorrente – il Giudice pavese ha comunque
osservato (dando così implicitamente seguito alla richiamata giurisprudenza di
questa Corte) che si era comunque in presenza di una diminuzione, ancorché
non totale, della garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale (in
proposito, tra l’altro,

l’an

della pretesa tributaria non risulta essere in

discussione), per cui risultava già integrata la condotta penalmente rilevante (v.
anche infra).
4.6. In relazione poi alle censure di parte ricorrente, che possono essere
esaminate congiuntamente ed anche a prescindere dai rilievi che precedono, non
vi può essere anzitutto questione circa l’astratta configurabilità della sottrazione
fraudolenta dei beni in ragione degli elementi allegati (in detto ambito, e fatto
salvo quanto si dirà

infra,

assume invero importanza del tutto marginale

l’eventuale persistente disponibilità di uno degli immobili in capo al ricorrente
A.A., di cui al quarto motivo di ricorso. Si è trattato infatti di operazione
comunque confinata nell’ambito familiare “per riconoscenza”, per cui in ogni caso
i beni sarebbero rimasti di fatto nella ristretta cerchia domestica).
In ordine invece alle ulteriori questioni (non vi è necessità alcuna di disporre
rinvio al merito, attese le già compiute allegazioni di parte ricorrente), i beni
oggetto di cessione sono valutati appunto dagli stessi interessati circa 400.000

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Né in specie appare seriamente contestabile la riconducibilità della vicenda

euro. Quanto ai residui cespiti (sui quali dovrebbe esercitarsi in tesi la pretesa
fiscale, atteso che viene richiesto l’annullamento del provvedimento che ha
invece vincolato gli altri immobili, oggetto di cessione alla ricorrente B.B., a
nulla quindi rilevando che per una pretesa di 113.000 euro circa siano stati
sequestrati beni per un valore di quasi 400.000 euro) è stato dichiaratamente
stimato in 300.000 euro lo studio professionale del ricorrente, mentre degli altri
beni in tesi esistenti in Puglia non è indicato il valore.
In buona sostanza, quindi, la contestata operazione avrebbe riguardato

circa l’oggettiva concreta maggiore difficoltà di recupero del credito tributario,
comunque esistente sebbene in una quantità ancora non consacrata
definitivamente. Tra l’altro (cfr. pagg. 10-11 del ricorso), proprio il ricorrente – al
fine di negare di avere conservato la piena disponibilità di un bene “ceduto” alla
moglie, e per contestare che abbia ivi mantenuto la propria residenza anagrafica
– ha assunto che

“la presunta coincidenza tra l’indirizzo della residenza

anagrafica dell’esponente e la piena disponibilità del bene” andava spiegata colla
circostanza che “l’immobile sottoposto a sequestro preventivo si trova al secondo
piano di uno stabile composto da tre distinti appartamenti, due dei quali sono di
proprietà dell’esponente… quello sottoposto a misura cautelare, poi ceduto alla
moglie, è adibito ad abitazione… mentre l’altro, sito al primo piano, è adibito a
studio legale”.
Se quindi in tal modo il ricorrente ha inteso pertanto contestare “la presunta
coincidenza tra l’indirizzo della residenza anagrafica dell’esponente e la piena
disponibilità del bene”, ciò conferma, traendone le conseguenze in diritto, che
proprio la non chiarissima terminologia adottata in relazione alla situazione
fattuale sottostante (non è dato infatti chiaramente ed esplicitamente
comprendere se la residenza anagrafica, con quel che ne potrebbe conseguire in
sede di esecuzione fiscale stanti le recenti novelle, sia stata trasferita oppure no
nell’immobile adibito a studio professionale) potrebbe essere fonte di future
maggiori difficoltà in sede esecutiva.
A maggior ragione, quindi, il provvedimento impugnato appare meritevole di
conferma.
5. Il rigetto dei ricorsi comporta altresì la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

5

addirittura la metà della garanzia patrimoniale generica, con ogni conseguenza

Così deciso in Roma il 19/01/2017

a dio Cerroni

Il Presidente

tr

armi Amoroso

Il Consigliere estensore

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