Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15255 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 15255 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

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ORDINANZA1

sul ricorso proposto da:

CANIGLIA DARIO N. IL 14/11/1979
avverso la sentenza n. 1988/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

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Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 16 gennaio 2013 la Corte di appello di
Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi – sezione
distaccata di Francavilla Fontana, di condanna di Caniglia Dario alla pena di
mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all’art. 9, comma 1, legge
n. 1423 del 1956, commessa in Francavilla Fontana il 24/11/2006, il
23/03/2007 e il 2/02/2008, risultando il Caniglia, nelle prime due occasioni,

Damiano, e nella terza occasione sorpreso alla guida di ciclomotore senza
certificato di idoneità alla guida e privo del casco protettivo, violando così la
prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi dello Stato.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Caniglia personalmente, il quale deduce la violazione degli artt. 157 e 161
cod. pen., per omessa rilevazione della prescrizione, già compiutasi al
tempo della pronuncia della Corte di appello; e vizio della motivazione con
riguardo alla ritenuta violazione del divieto di associarsi abitualmente a
persone pregiudicate per mancanza di prova di assidua frequentazione di
soggetti gravati da precedenti (i controlli erano avvenuti a distanza di
quattro mesi l’uno dall’altro e, in ciascuna occasione, il Caniglia era stato
sorpreso con persone diverse) e per la genericità del divieto di violare la
legge con riguardo alla contestata guida di ciclomotore senza il casco
protettivo.

3. Il difensore ha presentato memoria il 2 dicembre 2013 con la quale
chiede l’assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria, insistendo
nell’eccezione di prescrizione già compiutasi al tempo della sentenza
d’appello.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è fondato laddove denuncia l’omessa rilevazione della
compiutasi prescrizione.
Al tempo della pronuncia della sentenza d’appello, infatti, era già
maturato il termine di prescrizione quinquennale del reato
contravvenzionale contestato, con riguardo ai primi due episodi del
24/11/2006 e 23/03/2007, pur considerando la sospensione del decorso

1

in compagnia di noti pregiudicati del luogo, tali Candita Antonio e Fanelli

della prescrizione per impedimento del difensore nell’udienza del 23
settembre 2010, a norma dell’art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.
In proposito, questa Corte ha già chiarito che è ammissibile il ricorso per
cassazione con cui si denunci l’omessa rilevazione e dichiarazione da parte
del giudice d’appello, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.,
dell’estinzione del reato per prescrizione, pur essendo la stessa maturata in
data anteriore alla pronunzia della sentenza impugnata, giacché l’imputato
prende cognizione di tale omissione solo a seguito dell’emissione della

ricorso al giudice di legittimità (Sez. 4, n. 6835 del 15/01/2009,
dep. 17/02/2009, Casadei, Rv. 243649).
La fondatezza di tale denuncia, preliminare e assorbente rispetto agli
altri vizi denunciati solo in via subordinata, travolge anche il terzo episodio
di violazione delle prescrizioni, commesso il 2/02/2008, con prescrizione
quinquennale, dunque, già compiutasi alla data odierna.

2. Segue, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.,
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del
reato a seguito di prescrizione.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è pteseMber
per prescrizione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

sentenza e, quindi, non potrebbe dedurre la violazione di legge se non con il

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