Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15253 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15253 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 1173/2002 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO

1. Con ricorso presentato a mezzo della direzione del carcere in cui era
ristretto, in data 13 marzo 2013, Attanasio Alessio ha proposto ricorso a
questa Corte avverso la decisione del Tribunale distrettuale di Catania su
appello cautelare assunta il 31/1/2013 (e depositata il successivo 10
febbraio) di rigetto dell’impugnazione di remota ordinanza del Tribunale
monocratico di Siracusa, in data 15 luglio 2002, con la quale era stata

domiciliari in luogo della misura della custodia cautelare in carcere subita
per la violazione di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956.
2. Il ricorso è inammissibile perché generico e non sorretto da un
concreto interesse all’impugnazione.
Esso riguarda, infatti, una misura cautelare non più attuale con riguardo
al tempo della sua applicazione, nel lontano 2002, e al reato di pertinenza
(violazione di misura di prevenzione con obbligo di soggiorno); né il
ricorrente ha precisato il suo interesse a coltivare l’impugnazione, oltre che
a stigmatizzare il deplorevole ritardo nella decisione dell’appello intervenuta
dopo oltre dieci anni dall’emissione del provvedimento impugnato, quando
con ogni probabilità il relativo procedimento penale sarà stato già definito.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

respinta la richiesta dello stesso Attanasio di applicazione degli arresti

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