Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15252 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15252 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CESARANO GIOACCHINO N. IL 11/01/1950
avverso l’ordinanza n. 687/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 aprile 2012 il Tribunale di sorveglianza di Napoli
ha respinto l’istanza di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità
fisica, avanzata da Cesarano Gioacchino di anni sessantadue.
A ragione della decisione il Tribunale, dopo aver richiamato le relazioni
sanitarie aggiornate fino alla data dell’udienza, ha rilevato che le patologie
sofferte dal Cesarano (cardiopatia ischemica, diabete mellito tipo II in

arteriosa) potevano essere adeguatamente curate in centro clinico
diagnostico dell’Amministrazione penitenziaria, dove peraltro il Cesarano già
era allocato, e non erano di gravità tale da rendere la permanenza in
carcere contraria al senso di umanità e alla tutela del diritto alla salute
costituzionalmente garantito.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Cesarano tramite il difensore che, con unico motivo, deduce il vizio della
motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del vizio
motivazionale denunciato, come si evince dalla puntuale e coerente
giustificazione del provvedimento impugnato, sopra riassunta, e per la
genericità dei rilievi mossi in punto di omesso esame delle richieste
difensive e di mancato approfondimento, anche con esami strumentali
specialistici, delle condizioni di salute del Cesarano.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

terapia insulinica, broncopneumopatia in soggetto fumatore, ipertensione

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

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