Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15250 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15250 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIGHETTI MARCELLO N. IL 23/11/1962
avverso l’ordinanza n. 177/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5 ottobre 2012 la Corte di appello di
Catanzaro, giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di Righetti
i applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti,
separatamente giudicati, costituiti da due furti (commessi il 10/09/2009 e il
26/10/2009) e dai delitti di rapina e lesioni personali (commessi il
20/11/2007).

nell’ordine cronologico, commesso il 10 settembre 2009, era consistito nella
sottrazione di una bottiglia di vino da un supermercato con violenza usata
nei confronti del suo legittimo possessore al punto di cagionargli lesioni
personali; il secondo fatto aveva avuto per oggetto, invece, un furgone
carico di merce per un valore di euro 10.000,00 consumato in Corigliano
Calabro il 10 settembre 2009; un ulteriore furto aveva avuto per oggetto
un’autovettura ed era stato consumato in Carolei il 26 ottobre 2009.
La condizione di tossicodipendenza del Righetti era stata solo affermata,
ma non risultava documentata né indicata nelle acquisite sentenze di
condanna.
Dalla lettura delle decisioni emergeva l’occasionalità dei vari episodi
criminosi, le loro diverse modalità, i differenti oggetti materiali
approfittando di occasioni favorevoli non prevedibili (presenza di merce sul
furgone parcheggiato sulla pubblica via), la distanza temporale tra il primo
e l’ultimo fatto,e il diverso luogo di commissione dei due furti (il primo a
Corigliano e il secondo a Carolei).

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Righetti personalmente, il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale in
riferimento alla disciplina del reato continuato di cui agli artt. 81 cpv. e 671
cod. proc. pen.; e la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della
motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. 1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo dato ai motivi
formulati, propone in realtà censure di merito non consentite nel giudizio di
legittimità.

/

1

A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che il primo fatto,

Il giudice dell’esecuzione, infatti, con motivazione completa e coerente,
immune da vizi logici e giuridici, e, perciò, insindacabile in questa sede, ha
dato ampia ragione, nei termini già sopra riferiti, della negata applicazione
della disciplina del reato continuato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella

2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del

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