Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1525 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1525 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MANGIONE VINCENZO N. IL 07/05/1974
avverso l’ordinanza n. 1267/2011 TRIS. SORVEGLIANZA di BARI,
del 17/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 novembre 2011, il Tribunale di sorveglianza di Bari
ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Mangione Vincenzo avverso
l’ordinanza del 18 maggio 2011 del Magistrato di sorveglianza di Bari, che aveva
dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata, avanzata dal
medesimo, con riguardo al periodo di pena espiato dal 6 aprile 1998 al 6 aprile
2000 perché già valutato con ordinanza dello stesso Magistrato dell’a settembre

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso personalmente il condannato
che ne chiede l’annullamento, deducendo di non avere commesso alcuna
infrazione nel periodo considerato e denunciando l’omessa verifica della
commissione delle segnalate infrazioni da parte sua o dell’omonimo cugino.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico.
Le deduzioni svolte dal ricorrente, che riproducono gli argomenti prospettati
nel reclamo, sono, infatti, prive di alcuna correlazione con le ragioni poste a
fondamento della decisione impugnata, che, nel rilevare la inammissibilità del
reclamo ha condiviso la valutazione di inammissibilità della richiesta, già fatta dal
Magistrato di sorveglianza, ulteriormente evidenziando la preclusione di ogni
valutazione della condotta nel periodo considerato, derivante dal giudicato
formatosi con riguardo alla decisione dell’8 settembre 2008 che aveva proceduto
a tale valutazione.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012
Il Consigliere estensore

DEPOSITATA

Il Presidente

2008.

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