Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1525 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1525 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul, ricorse proposte da:
CAPARELLO DOMENICO N. IL 25/01/1971
CRAPELLA FABIO N. IL 28/09/1974
avverso la sentenza n. 846/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 13/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
k2-4-Udito il Procuratore Gen rale in persona del p2tt. //2,
,otte 24’40 2 242/
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che ha concluso per
ritt,videg,,’

Data Udienza: 11/12/2013

4 Caparello e Crapella

Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato
la responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di tentato furto in appartamento
nonché del solo Caparello in ordine all’illecito di cui all’art. 9 della legge n. 1426
del 1956. La sentenza è stata confermata la Corte d’appello di Catanzaro.

2.1 Caparello censura la ritenuta prevalenza della recidiva reiterata
specifica sulle attenuanti generiche. Si tratta di recidiva facoltativa che richiede
una concreta valutazione sulla riprovevolezza della condotta e sulla pericolosità,
sull’occasionalità e su ogni altro parametro individualizzate, come ritenuto dalla
giurisprudenza di legittimità. Il giudice si è invece limitato al mero riscontro
formale dei pregressi reati.

2.2 Con argomentazione non molto dissimile Crepella censura la
motivazione in ordine alla congruità della pena. Si è ritenuta la prevalenza della
recidiva sulle generiche, trascurando che l’unico precedente specifico riguarda
fatto lieve e remoto. Tuttavia la valutazione al riguardo è scarna e non opera la
doverosa valutazione in ordine a tutti gli elementi di giudizio che devono
orientare la discrezionalità del giudice. Un apprezzamento equilibrato avrebbe
dovuto condurre a ritenere l’equivalenza tra le dette circostanze e,
conseguentemente, a contenere la pena.
3. I ricorsi sono infondati.
Quanto alla questione dedotta, la Corte d’appello considera che gli
imputati hanno una pessima biografia penale ed hanno commesso un fatto di
allarmante gravità. D’altra parte, trattandosi di recidiva reiterata specifica
infraquinquennale, vi è divieto di prevalenza ai sensi dell’art. 69 cod. pen. Tale
valutazione non appare censurabile. La pronunzia reca appropriato
apprezzamento sulla concreta rilevanza della recidiva, posto che si fa riferimento
alla personalità criminale desunta dalle precedenti significative condanne, nonché
dalla particolare gravità del fatto che, in effetti / attiene al tentativo di furto in
appartamento in danno di vittime inermi, intente ad assistere la figlia
gravemente malata. Dunque, contrariamente a quanto dedotto, non difetta per
nulla l’apprezzamento sulla personalità e sul pericolo di ulteriori condotte illecite,
che giustifica la ritenuta rilevanza della ponderosa recidiva riscontrata.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati.

I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

P qm

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Roma 11 dicembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marc BLAIOTTA)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

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