Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15248 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15248 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KOKCU SERIF N. IL 01/04/1965
avverso la sentenza n. 562/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata in data 10 ottobre 2012 la Corte di appello di
Ancona ha confermato la condanna di Kokcu Serif, cittadino turco, alla pena
di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre alla multa, per il delitto
previsto dall’art. 12, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 286 del 1998, per aver
compiuto atti diretti a favorire l’ingresso nel territorio dello Stato italiano di
cinquantuno cittadini, di tre minorenni, di nazionalità afgana.

cassazione, al quale ha rinunciato con dichiarazione sottoscritta, in carcere,
il 18 ottobre 2013, chiedendo il passaggio in cosa giudicata della sentenza.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all’impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che si stima equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) in
favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

Avverso la predetta ordinanza il Kohcu ha proposto ricorso per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA