Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15247 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15247 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALVES DA COSTA FABRICIO N. IL 24/07/1986
avverso la sentenza n. 14/2012 GIUDICE DI PACE di MENAGGIO,
del 28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 28 giugno 2012 il Giudice di pace di
Menaggio ha condannato il cittadino brasiliano, Alves Da Costa Fabricio, con
le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 5.000,00 di
ammenda, per aver fatto ingresso ed essersi trattenuto nel territorio dello
Stato in violazione della vigente disciplina sull’ingresso e il soggiorno di

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’Alves personalmente, il quale ha dedotto l’erronea applicazione della legge
penale per non avere il giudice apprezzato la particolare tenuità del fatto in
funzione del proscioglimento a norma dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, in
conformità della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 250 del 2010) e
di legittimità in casi analoghi (sentenza n. 13412 del 2011); e per avere
omesso di considerare il conseguito permesso di soggiorno, in data 18
aprile 2012, pochi mesi dopo l’accertamento, per contratto matrimonio con
cittadina italiana il 23 marzo 2012, donde il modesto allarme sociale
suscitato dalla sua brevissima presenza irregolare in Italia e l’incidenza
negativa della rilevante ammenda cui era stato condannato sulle finanze
della sua nascente famiglia, atteso altresì il proprio stato di disoccupazione;
ha infine invocato la direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo n. 115
del 2008 in materia di rimpatri che, a suo avviso, imporrebbe la
disapplicazione della violazione contestatagli.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Il giudice di merito non ha ignorato la conseguita regolarizzazione, per
contratto matrimonio con cittadina italiana, della presenza dell’imputato nel
territorio dello Stato, ma ha ritenuto che tale circostanza non rendesse
irrilevante il fatto contestato, legittimamente escludendo l’automatica
elisione di esso per successiva legalizzazione del soggiorno, non prevedendo
la legge tale causa di estinzione del reato; mentre la direttiva europea n.
115 del 2008, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia U.E. e di
questa Corte, non è incompatibile col reato previsto dall’art. 10 bis d.lgs. n.
286 del 1998, con succ. mod. (T.U. imm.).

l

cittadini extracomunitari; in Pellio Intelvi, il 17 gennaio 2012.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

P. Q. M.

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