Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15246 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15246 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEDATELLA ROBERTO N. IL 17/08/1986
avverso la sentenza n. 215/2011 TRIBUNALE di VITERBO, del
28/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 28 settembre 2011 il Tribunale di
Viterbo, in composizione monocratica, ha condannato Pedatella Roberto alla
pena di euro 100,00 di ammenda, ritenuta la lieve entità del fatto, per porto
ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un coltello a serramanico
della complessiva lunghezza di cm. 17,5, custodito nel vano porta oggetti

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello convertito in ricorso
per cassazione il Pedatella personalmente, il quale richiede l’assoluzione
perché il fatto non costituisce reato, avendo allegato e dimostrato un
giustificato motivo del porto.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti
nel giudizio di legittimità, che postulano una rinnovata valutazione del fatto,
posto che il giudice di merito ha esaminato la giustificazione offerta
dall’imputato circa la detenzione del coltello per fini lavorativi, essendo
occupato come cameriere presso un’impresa di “catering”, e l’ha ritenuta,
con motivazione puntuale e coerente, inadeguata, poiché il coltello non era
detenuto nelle pertinenze del luogo di lavoro e presentava la lama intrisa di
“sostanza brumastra resinosa”, senza tacere che, nella medesima
autovettura di pertinenza dall’imputato e da lui guidata, fu rinvenuto anche
un modesto quantitativo di hashish.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

cl’L1

della propria autovettura; in Capranica, il 22 giugno 2009.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

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