Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15245 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15245 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BIASE MICHELA N. IL 26/05/1980
avverso la sentenza n. 3999/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
22/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 22 ottobre 2012 la Corte di appello di
Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli, in data 4 febbraio
2011, di condanna di Di Biase Michela per il reato previsto dall’art. 9,
comma 1, legge n. 1423 del 1956, commesso in Guidonia, il 26 gennaio
2008.

Biase personalmente, la quale deduce violazione di legge e vizio della
motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico ed incongruo
rispetto alla puntuale motivazione della sentenza impugnata, laddove la
ricorrente denuncia l’omesso apprezzamento della giustificazione addotta a
sostegno del suo allontanamento dal domicilio, mentre i giudici di merito
hanno considerato che l’imputata aveva allegato di essersi recata in
ospedale e, tuttavia, hanno rilevato che la stessa aveva rifiutato il ricovero
due giorni prima del controllo di polizia e, da allora, si era allontanata
stabilmente dalla sua abitazione in violazione della misura di prevenzione,
da ritenersi, dunque, pienamente provata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza qui
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

l

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Di

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

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