Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15244 del 13/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15244 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI VITO ANTONIO N. IL 16/01/1971
avverso la sentenza n. 7784/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 13/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 13 dicembre 2012 la Corte di appello di
Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, sezione
distaccata di Gaeta, in data 3 marzo 2010, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Di Vito Antonio in ordine alle violazioni di cui
all’art. 9, comma 1, legge n. 1423 del 1956, commesse il 25 gennaio 2007,
il 15 agosto 2007, il 26 agosto 2007 e il 29 agosto 2007, perché estinte in
la pena in mesi sette e giorni dieci di arresto con riguardo alle ulteriori
violazioni commesse il 19 giugno 2008, il 7, il 12 e il 31 luglio del 2008
(capo a) e al reato di guida senza patente perché revocata, commesso in
Minturno il 19 giugno 2008 (capo b).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Di
Vito personalmente, il quale deduce violazione di legge per mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, eccessivo aumento
applicato per la continuazione da contenere nel minimo, illogicità della
motivazione e intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico, laddove si limita
a denunciare l’illogicità della motivazione e la mancata rilevazione della
prescrizione, nonché l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e il
non applicato aumento della pena per la continuazione nella minima misura
consentita, senza
minimamente argomentare le censure solo
assertivamente enunciate.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
I
virtù di prescrizione con eliminazione della relativa pena; e ha rideterminato
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.