Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15241 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15241 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALICE RICCARDO N. IL 17/08/1977
avverso la sentenza n. 140/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 18 settembre 2012 la Corte di appello di
Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Trani, in data 25 maggio 2008, che, all’esito di giudizio
abbreviato, aveva condannato Salice Riccardo, con le circostanze attenuanti
generiche prevalenti sulla contestata recidiva e applicata la riduzione del
rito, alla pena di mesi cinque e giorni venti di reclusione per il reato di

sicurezza, con obbligo di soggiorno, non risultando presente nella sua
abitazione alle ore 22,15 del 28 luglio 2005, mentre era tenuto a rientrare
entro le ore 22,00.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Salice tramite il difensore di fiducia, il quale deduce il vizio di violazione di
legge e il difetto di motivazione con riguardo alla contestata violazione di
cui all’art. 9, comma secondo, legge n. 1423 del 1956, per difetto del dolo
(il mancato rientro nell’orario serale prescritto era dipeso da cause
indipendenti dalla volontà dell’imputato, ovvero dal ritardo nella consegna
delle pizze che il Salice era andato ad ordinare insieme al cognato e dal
parcheggio di altra autovettura in modo da ostruire la fuoriuscita
dell’automobile con la quale il Salice sarebbe dovuto rientrare a casa).

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato sia nella
denuncia di violazione di legge che nella doglianza di vizio della
motivazione.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte di appello ha
esaminato i motivi di censura e, in particolare, il dedotto difetto
dell’elemento psicologico (dolo generico) del reato, riconoscendone la
sussistenza con motivazione adeguata e coerente, poiché il Salice era
consapevole della necessità di rientrare a casa per l’ora prescrittagli ovvero
di avvisare la polizia del contrattempo accadutogli, sicché i fatti addotti a
sua giustificazione, pur se ritenuti credibilmente confermati dai testimoni
esaminati, non configuravano alcuno stato di necessità o altra esimente e
non escludevano l’elemento psicologico del fatto.

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violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza qui
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una

massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il

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