Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15240 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15240 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AVANTARIO GIUSEPPE N. IL 19/06/1974
avverso la sentenza n. 2000/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 4 dicembre 2012 la Corte di appello di
Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di
Andria, in data 20 giugno 2007, di condanna di Avantario Giuseppe alla
pena di anni uno di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alla
recidiva, per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, non essendosi presentato

2005, in Andria.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’Avantario tramite il difensore di fiducia, il quale deduce il vizio della
motivazione nel triplice profilo previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., e la violazione di legge

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, laddove
denuncia il vizio della motivazione e l’omesso proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata, con
motivazione adeguata e coerente, rispettosa delle regole del diritto e della
logica, evidenzia la vigenza della misura di prevenzione personale nei
confronti dell’Avantario e la sua omessa presentazione all’autorità di polizia,
come da documentazione acquisita e testimonianza resa in dibattimento dal
vice brigadiere, Pecoraio Giuseppina.
Parimenti giustificato con argomentazioni adeguate e coerenti è il
trattamento sanzionatorio e il giudizio di equivalenza (e non prevalenza)
delle attenuanti generiche alla contestata recidiva reiterata, specifica e
infraquinquennale, sicché palesemente infondata è la censura motivazionale
ad esso pertinente.
Anche la doglianza in diritto è manifestamente priva di pregio.
Contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, a seguito della
sostituzione del comma 2 dell’art. 9 legge n. 1423 del 1956 dall’art. 14 d.l.
27/07/2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, entrato in vigore il 28 luglio 2005, e, dunque, applicabile al
fatto contestato nel presente processo, commesso il 25 dicembre 2005, nel
caso di sottoposizione di una persona alla misura della sorveglianza speciale
1

all’autorità di pubblica sicurezza per il visto domenicale, il 25 dicembre

con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, qualsiasi violazione delle
prescrizioni della misura, ancorché non congiunta all’inosservanza
dell’obbligo di soggiorno, configura il delitto previsto dall’art. 9, comma 2,
legge n. 1423 del 1956, correttamente contestato e ritenuto nella
fattispecie, e non già la contravvenzione prevista dall’art. 9, comma 1, della
stessa legge, come da costante giurisprudenza di questa Corte (conformi:
Sez. 1 n. 47766 del 6/11/2008, dep. 23/12/2008, Lungari, Rv. 242748;

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza qui
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, dep. 25/02/2009, Iuorio, Rv. 242975).

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