Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15238 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15238 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MURTAS PIERO N. IL 24/03/1955
avverso la sentenza n. 870/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 6 dicembre 2012 la Corte di appello di
Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 15
luglio 2010, di condanna di Murtas Piero alla pena di anni tre di reclusione
per il delitto di incendio boschivo (art. 423bis cod. pen.), divampato dalle
ore 15 del 25 luglio 2009 fino alle ore 21 dello stesso giorno, allorché le
fiamme erano state domate grazie all’intervento di due elicotteri in servizio

contrastare l’incendio, che aveva interessato una superficie di 2,6 ettari di
bosco e di 65,4 ettari di pascolo, aveva raggiunto alcune aziende agricole
ed un allevamento di ovini, con distruzione di un fienile contenente circa
1.000 balle di fieno.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Murtas personalmente, il quale denuncia inosservanza o erronea
applicazione della legge penale.
La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la sua penale
responsabilità, benché questa non fosse pienamente provata dagli atti del
processo; non sarebbe stata dimostrata l’origine dolosa dell’incendio che
avrebbe messo a rischio anche i terreni dello stesso imputato; non sarebbe
attendibile la testimonianza del “servo pastore”, Serbian Florian Eliescu,
sulla base della quale la sentenza ha fondato l’esclusione dell’origine
colposa dell’incendio, nonostante la mancanza di precisi riscontri, e senza
valutare che, nel mattino di quello stesso giorno, si era verificato un altro
diverso incendio nella zona con intervento del Corpo forestale e della
Vigilanza ambientale; la Corte di appello, infine, avrebbe omesso di
pronunciarsi sulla mancata concessione all’imputato del beneficio della
sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, sotto l’egida del vizio di violazione
di legge, propone in realtà censure di merito che postulano una
rivalutazione del materiale probatorio e, segnatamente, della testimonianza
di Serbian Florian Eliescu, non consentita nel giudizio di legittimità, senza
tacere che la sentenza impugnata, in diffusa motivazione che occupa
quindici pagine, svolge una ricognizione accurata e coerente delle risultanze
1

antincendio ed altri mezzi e persone (53) ampiamente dispiegati per

istruttorie, senza incorrere in violazione di norme giuridiche e di canoni
logici e puntualmente esaminando tutte le censure proposte dall’appellante.
Anche la doglianza pertinente all’omessa pronuncia sull’invocata
sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata,
superando l’entità della pena inflitta (tre anni di reclusione) la soglia di
ammissibilità del beneficio prevista dalla legge.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,

spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle

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