Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15237 del 13/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15237 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGACI ALEKSANDER ALIAS KUSARI KUSAR N. IL 24/01/1974
avverso la sentenza n. 5442/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/01/2013
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 13/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 16 gennaio 2013 la Corte di appello di
Torino, in parziale riforma della sentenza in data 8 maggio 2000 del
Tribunale di Torino, riconosciute all’imputato le attenuanti generiche in
regime di prevalenza sulle aggravanti, ha ridotto la pena inflitta ad Agaci
Aleksander, giudicato con rito ordinario, da anni venti di reclusione ad anni
tredici per il delitto continuato di concorso con altre due persone,
l’azione era diretta e, altresì, nel tentato omicidio di Ferrero Domenica,
colpita per errore, nonché per concorso nel reato di porto in luogo pubblico
di più armi comuni da sparo; fatti commessi in Torino, il 19 luglio 1998.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’Agaci tramite il difensore di fiducia, il quale deduce violazione di legge e
vizio della motivazione con riguardo esclusivamente al trattamento
sanzionatorio.
CONSIDERATO in DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi solo
formalmente deducibili in sede di legittimità, ma postulanti in realtà una
diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, in tema di
trattamento sanzionatorio, peraltro significativamente mitigato dal giudice
di appello.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
separatamente giudicate, nel tentato omicidio di Erjion Muca contro il quale
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.