Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15236 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15236 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INFANTOLINO MICHELE N. IL 07/10/1969
avverso l’ordinanza n. 722/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 21 gennaio 2013 il Tribunale di Palermo,
giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di Infantolino Michele di
applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti di illecita
detenzione di sostanze stupefacenti, oggetto di tre sentenze di condanna,
commessi il 26 gennaio 1991, il 29 novembre 1991 e il 17 marzo 2009.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che i fatti risultavano

erano susseguiti in lungo arco di tempo, essendo trascorsi oltre diciotto anni
tra il primo e l’ultimo episodio criminoso; non era stato allegato, inoltre,
alcun specifico elemento atto a dimostrare l’unicità del disegno criminoso;
lo stato di tossicodipendenza dell’Infantolino non era sufficiente, di per sé
solo, a giustificare il riconoscimento della continuazione neppure tra i fatti
commessi nel 1991 a distanza di dieci mesi l’uno dall’altro e con diverse
modalità; senza tacere che dalla motivazione della sentenza pertinente al
primo episodio del 26 gennaio 1991 emergeva che l’Infantolino aveva
negato di essere tossicodipendente e dagli atti non risultava alcun
collegamento genetico e funzionale tra la pretesa tossicodipendenza e gi
illeciti commessi.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione l’Infantolino
tramite il difensore, il quale deduce, con unico motivo ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 671 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo dato ai motivi
formulati, propone in realtà censure di merito non consentite nel giudizio di
legittimità.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, con motivazione completa e coerente,
immune da vizi logici e giuridici, e, perciò, insindacabile in questa sede, ha
spiegato che i fatti oggetto delle tre sentenze di condanna in esame non
presentavano elementi di connessione ideativo – deliberativa tali da
ricondurli ad un unico disegno criminoso che, fin dal gennaio 1991, si era
rappresentato, seppure a grandi linee, le violazioni attuate nel novembre
1991 e, addirittura, oltre diciotto anni dopo, nel marzo 2009; né risulta

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commessi in territori diversi (Palermo e Caltanissetta) e, soprattutto, si

trascurata la valutazione della tossicodipendenza dell’istante come sopra
indicato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle

minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il

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