Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15235 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15235 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OKOIRUELE SMITH N. IL 24/03/1976
avverso l’ordinanza n. 821/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 30 gennaio 2013 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Torino, giudice dell’esecuzione, ha respinto la
domanda di Okoiruele Smith di applicazione della disciplina della
continuazione tra i fatti di violazione delle norme in materia di sostanze
stupefacenti, oggetto di due sentenze dello stesso Giudice: la prima in data
5 maggio 2011 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; la

A ragione della decisione il Giudice ha addotto che i due reati, pur
omogenei tra loro, risultavano riconducibili a contesti del tutto avulsi l’uno
dall’altro, poiché nei fatti giudicati con la sentenza più recente l’imputato
trattava cocaina nell’ordine di alcuni etti insieme a propri connazionali;
mentre il fatto oggetto della prima sentenza consisteva nella detenzione in
casa di un ovulo, rivelatosi di circa 7 grammi netti, contenente marijuana
destinata alla vendita al minuto, rivelando anche la diversa tipologia di
droga detenuta nell’una e nell’altra occasione il ricorso a differenti fornitori
e a diverse modalità di spaccio.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione l’Okoiruele
tramite il difensore, il quale deduce l’inosservanza od erronea applicazione
della legge penale e il vizio della motivazione per contraddittorietà o
manifesta illogicità.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo dato ai motivi
formulati, propone in realtà censure di merito non consentite nel giudizio di
legittimità.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, con motivazione completa e coerente,
immune da vizi logici e giuridici, e, perciò, insindacabile in questa sede, ha
spiegato che i fatti oggetto delle due sentenze di condanna in esame si
iscrivevano in diversi contesti, avevano per oggetto differenti tipi di droga
che rimandavano a diverse fonti di approvvigionamento e postulavano
altresì non analoghe modalità di spaccio.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
1

seconda del 16 gennaio 2012 per lo stesso tipo di reato.

determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa

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