Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15233 del 13/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15233 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCARDI ANGELO N. IL 27/03/1975
avverso l’ordinanza n. 705/2007 TRIBUNALE di VARESE, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 13/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 7 marzo 2013 il Tribunale di Varese,
giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di Riccardi Angelo diretta
all’accertamento della mancata esecutività della sentenza emessa dal
Tribunale di Varese il 26 giugno 2009, confermata dalla Corte di appello di
Milano il 20 febbraio 2012 e divenuta irrevocabile il 6 aprile 2012.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che il Riccardi,
comparire all’udienza del 20 febbraio 2012 davanti alla Corte meneghina,
sicché legittimamente non era stato dichiarato contumace, bensì
rinunciante e non aveva ricevuto notificazione dell’estratto della sentenza di
appello confermativa di quella di primo grado, divenuta pertanto
legittimamente irrevocabile.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Riccardi personalmente, il quale, con unico motivo, deduce violazione di
legge e vizio della motivazione, contestando di aver rinunciato a comparire
davanti alla Corte di appello, poiché, nell’occasione, si era limitato ad
allegare motivi di salute che non gli consentivano la comparizione, donde la
illegittima esclusione del suo stato di contumacia e la necessità di
notificargli l’estratto della sentenza.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La pretesa erronea omissione della dichiarazione di contumacia avrebbe
dovuto formato oggetto di impugnazione della sentenza pronunciata il 20
febbraio 2012, nel giudizio di cognizione, restando altrimenti coperta dal
giudicato (Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 03/02/2009, Baratta, Rv.
242791, relativa al caso opposto di errata dichiarazione di contumacia
illegittimamente dedotta in sede di esecuzione).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha, dunque, legittimamente
ritenuto la validità del titolo esecutivo sulla base dell’esame del fascicolo
processuale di appello, in cui il Riccardi era indicato solo come rinunciante
all’udienza del 20 febbraio 2012 nella quale fu definito il giudizio, donde la
non prevista notificazione allo stesso dell’estratto contumaciale della
detenuto per altra causa nel corso del giudizio di appello, aveva rinunciato a
sentenza d’appello confermativa della sentenza di condanna emessa in
primo grado.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma, che si stima equo
determinare tra il minimo e il massimo previsti in euro 1.000,00 (mille/00),
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.
a favore della cassa delle ammende.