Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15230 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15230 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA MASSIMO N. IL 27/10/1976
avverso l’ordinanza n. 13/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 20 febbraio 2013 il Tribunale di

sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto la domanda proposta da
Bevilacqua Massimo di affidamento in prova in casi particolari, ai sensi
dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che il programma
terapeutico di tipo residenziale proposto, pur ritenuto dal pubblico servizio

dell’alcooldipendenza del Bevilacqua, non era tuttavia adeguato sotto il
profilo special-preventivo, avuto riguardo alla pericolosità sociale
dell’istante, desunta: a) dal numero elevato e dalla tipologia dei reati per
cui aveva riportato condanna; b) dalle vicende penali in cui era stato
coinvolto fin dalla minore età, indicative di una stabile dedizione al crimine,
da cui sembrava trarre la principale fonte di sostentamento; c) dalle
informazioni delle forze di polizia, che non solo evidenziavano lo stabile
inserimento del Bevilacqua negli ambienti della microdelinquenza del
capoluogo reggino, ma segnalavano plurime violazioni delle misure
restrittive cui era stato sottoposto, vari episodi di evasione e periodi di
irreperibilità; d) dalla circostanza che, il 27 ottobre 2009, era intervenuta la
revoca degli arresti domiciliari cui l’istante era soggetto, ex art. 656,
comma 10, cod. proc. pen., da parte del competente Tribunale di
sorveglianza.
Ha aggiunto il decidente la modesta gravità della dipendenza da alcool
del Bevilacqua, come evincibile dal diario clinico penitenziario evidenziante
la necessità, nel semestre di restrizione carceraria già subita,
esclusivamente di un supporto psicologico e neppure la somministrazione di
farmaci sostitutivi, a fronte di una pena non breve da espiare con termine
fissato al 7 maggio 2018.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Bevilacqua tramite il suo difensore, il quale denuncia la nullità
dell’impugnata ordinanza per carente ed illogica motivazione risultante dal
testo del provvedimento.

i

specialistico per le tossicodipendenze (Ser.T.) idoneo al superamento

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del vizio
denunciato che postula, in realtà, una rivisitazione nel merito della
domanda proposta dal Bevilacqua.
Il Tribunale, invero, ha correttamente premesso di non essere vincolato
alla concessione del beneficio richiesto, pur in presenza di una
documentazione sanitaria completa con riguardo alla certificata alcool

idoneità di esso da parte del pubblico servizio specialistico.
Ove, infatti, la pericolosità sociale del condannato sia ritenuta elevata e
non fronteggiabile con la misura terapeutica proposta, è legittimo il diniego
di ammissione ad essa, come più volte affermato da questa Corte (Sez.
1, n. 11575 del 05/02/2013, dep. 12/03/2013, Sansonna, Rv. 255158; Sez.
1, n. 46810 del 06/11/2012, dep. 04/12/2012, Barbagallo, Rv. 253855;
Sez. 1, n. 9320 del 01/02/2011, dep. 09/03/2011, Matarrese, Rv. 249884).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma, che si stima equo
determinare tra il minimo e il massimo previsti in euro 1.000,00 (mille/00),
a favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

dipendenza, al proposto programma terapeutico e alla valutazione di

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