Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1523 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1523 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PAREDES HERNANDEZ JUAN ANTONIO N. IL 13/12/1977
avverso l’ordinanza n. 250/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2011 la Corte d’appello Bologna, in funzione
di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Paredes
Hernandez Juan Antonio volta all’applicazione dell’indulto, di cui alla istanza e
alla successiva opposizione (tale qualificata da questa Corte) avverso il

sia per un reato (previsto dagli artt. 73, commi 1-bis, lett. A), e 6, e 80, comma
2, d.P.R. n. 309 del 1990, e commesso fra il 30 e il 31 luglio 2006) ostativo
quanto al titolo e all’epoca della commissione, sia per un reato permanente
(previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), la cui permanenza è cessata il 2
agosto 2006, a nulla rilevando l’inizio del suo momento consumativo in data
antecedente al 2 maggio 2006.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione, per mezzo
del suo difensore, il condannato, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale denuncia erronea applicazione della legge penale circa la
mancata concessione dell’indulto ex lege n. 241 del 2006, deducendo che, alla
luce del contenuto della sentenza di condanna, la maggior parte del reato
associativo è stata commessa in epoca antecedente al 2 maggio 2006, con
conseguente necessità di scorporo del periodo di attività dell’associazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Questa Corte ha più volte affermato che nel reato permanente assume
rilevanza giuridica e viene dalla legge incriminata la condotta dell’intero periodo
consumativo, che determina una perdurante violazione della norma penale, e
che, pertanto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1, commi 1 e 3, legge n. 241 del
2006, rileva la protrazione della permanenza del reato oltre il termine di legge
(tra le altre, Sez. 1, n. 48417 del 23/11/2011, dep. 28/12/2011, Percudani, non
massi meta).
Tale principio, che il Collegio condivide e riafferma, è del tutto coerente con
la peculiare struttura del reato permanente, che – a differenza del reato
continuato, che si risolve in una finzione giuridica e può considerarsi un unicum
soltanto per determinati effetti – è ontologicamente unitaria e,
2

provvedimento di rigetto del 18 ottobre 2010, essendo stato l’istante condannato

conseguentemente, non frazionabile in segmenti della condotta illecita in parte
anteriori e in parte successivi all’inizio di efficacia della normativa in materia di
indulto.
3. La decisione adottata dalla Corte di merito con riguardo al reato
associativo, al quale il ricorrente ha limitato la sua doglianza, lasciando del tutto
generico il riferimento al reato di cui al capo b), pure fondatamente escluso dal
condono, è perciò corretta, perché la condotta illecita del condannato, iniziata in
epoca antecedente all’entrata in vigore della disciplina dell’indulto, è perdurata in
4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore
della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione
del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

permanenza anche dopo tale tempo.

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