Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1523 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1523 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OTTONELLO MASSIMILIANO N. IL 17/08/1982
avverso la sentenza n. 942/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
24/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Ggnerale in persona del Dott.
che ha concluso per 4

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Data Udienza: 11/12/2013

1 Ottonello Massimiliano

Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Genova, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la
responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine a plurime violazioni dell’art. 73
del d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla
Corte d’appello di Genova che ha aumentato la pena.

2.1 Con il primo motivo si lamenta che la Corte d’appello ha omesso di
motivare sui motivi d’impugnazione afferenti al reato di cui al capo n. 4, sebbene
al riguardo fossero state espresse specifiche doglianze.

2.2 Con il secondo motivo si censura il mancato accoglimento
dell’eccezione di incompetenza per territorio espressa nel giudizio abbreviato. Il
GUP ha taciuto sulla questione, implicitamente rigettandola. La Corte d’appello
ha affermato la competenza dell’autorità giudiziaria genovese ed ha affermato
che comunque la questione non poteva essere sollevata nel giudizio abbreviato.
In realtà dagli atti emerge sicura condotta di detenzione illecita in Milano il
giorno 3 aprile 2010.
Ha fatto seguito la presentazione di documento vergato personalmente
dall’imputato, denominato motivi aggiunti,

nel quale si evocano patologie

psichiche e si chiede di poter nominare perito di parte.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Quanto alla competenza, la Corte d’appello considera che vi è prova di
una intensa e protratta attività di spaccio; e che tra l’altro emergono numerosi
atti di cessione nei confronti di Parodi Alberto in diverse località del genovese. I
fatti, evidentemente, si riferiscono a quanto rubricato al capo n. 6: attività di
spaccio in Genova da febbraio a marzo 2010 e quindi in epoca anteriore al fatto
verificatosi in Corsico nel mese di aprile. Si tratta di puntuale apprezzamento di
merito in ordine ai tempi ed ai luoghi degli illeciti che, costituendo valutazione in
fatto ed essendo congruamente argomentato, non può essere sindacato nella
sede di legittimità. Dopo tale apprezzamento di merito la Corte territoriale
enuncia che la questione non può essere dedotta nel giudizio abbreviato. Pure
tale affermazione è corretta posto che, come dedotto dallo stesso ricorrente, il
tema dell’incompetenza è stato sollevato per la prima volta nel giudizio

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due motivi.

abbreviato e non nell’udienza preliminare. Il principio esposto è pertanto
conforme alla condivisa giurisprudenza delle Sezioni unite (S. U. 29 marzo
2012, Rv. 252612).

3.2 Quanto all’imputazione di cui al capo n. 4, afferente a4, droga
detenuta dal coimputato Donato, il primo giudice ha ritenuto la responsabilità del
ricorrente sulla considerazione che l’intensa attività illecita era diretta e
governata dall’imputato anche mentre si trovava in carcere; e che il detto
convivente nell’attività di spaccio. Il Donato, insomma è stato ritenuto longa
manus dell’Ottonello. Tale complessiva valutazione è stata ampiamente ripresa e

condivisa dalla Corte d’appello, che ha posto in luce la continuativa attività
illecita del ricorrente, il ruolo strumentale del Donato, con la conseguente
deduzione che lui tutti gli illeciti gli devono essere ascritti a titolo concorsuale:
giudizio che coinvolge evidentemente anche l’episodio di cui al richiamato capo
n. 4.
3.3 Le vaghe questioni agitate dal documento redatto dall’imputato in
tema di patologie psichiche sono evidentemente in-conferenti nella presente sede
di legittimità.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 11 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

IL PRESIDENTE

Donato fu introdotto nel traffico per ragioni organizzative onde affiancare la

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