Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1523 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1523 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NECAJ SHKELQIM N. IL 16/02/1981
avverso la sentenza n. 10867/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 04/12/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a NECAJ SHKELQIM per il reato contestato la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di 9 mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Daniele Barelli, con il quale si deduce mancanza della
motivazione in ordine alle ragioni dell’accoglimento dell’accordo, dalla qualificazione
del fatto e della determinazione della pena;

– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame (che risulta assolutamente generico),
dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse
mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992,
Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2,
n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006,
Kounnya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez.
2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015
Il consigliere estensore

DEPOSITATA

Il presid)5n

CONSIDERATO IN DIRITTO

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