Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15229 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15229 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORRADO ANTONIO N. IL 19/07/1973
avverso l’ordinanza n. 3303/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 20 febbraio 2013 il Tribunale di

sorveglianza di Roma ha respinto la domanda di detenzione domiciliare
proposta da Corrado Antonio, collaboratore di giustizia, osservando che al
Corrado, condannato con sentenza irrevocabile per concorso in tentato
omicidio aggravato dall’art. 7 della legge n. 203 del 1991, violazione della
legge sulle armi e delle norme in materia di sostanze stupefacenti, con fine

attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 8 della legge n. 203 del 1991 e
la Direzione nazionale antimafia aveva espresso parere contrario alla
concessione della misura per la ritenuta necessità di ulteriore verifica
dell’evoluzione della personalità del collaboratore.
Tale valutazione era condivisa dal Tribunale, pur considerando la già
avvenuta ammissione ai permessi premio con esito positivo e la regolare
condotta intramuraria, in relazione al non prossimo fine pena, alla gravità
dei reati commessi, al lungo passato deviante protrattosi dal 1993 al 2008
(anno, quest’ultimo, di avvio della sua collaborazione).

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Corrado, tramite il difensore, il quale, con unico motivo ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce la violazione di legge
con riguardo ai presupposti previsti per la concessione della misura
alternativa della detenzione domiciliare e l’illogicità ovvero il difetto di
motivazione ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Non sussiste, infatti, la violazione di legge denunciata poiché il Tribunale
non ha escluso la sussistenza, in astratto, dei presupposti per l’ammissione
del Corrado alla detenzione domiciliare, ma ha respinto nel merito tale
beneficio in ossequio al principio della gradualità del trattamento e
correlativi benefici penitenziari, per la ragionevole esigenza di un
consolidamento del nuovo corso di vita dopo lunghi anni di militanza
criminale.
E non sussiste, pertanto, con ogni evidenza, neppure il vizio della
motivazione risultando il diniego del beneficio compiutamente motivato,
senza strappi logici e violazioni del diritto.

i

pena fissato all’8 marzo 2021, non era stata riconosciuta la circostanza

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma, che si stima equo
determinare tra il minimo e il massimo previsti in euro 1.000,00 (mille/00),
a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

P. Q. M.

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