Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15227 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15227 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONINI MICHELA N. IL 02/06/1961
avverso la sentenza n. 458/2011 TRIBUNALE di LIVORNO, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 25 maggio 2012 il Tribunale di Livorno,
in composizione monocratica, ha condannato Antonini Michela alla pena di
euro 200,00 di ammenda per avere arrecato, col mezzo del telefono,
molestia e disturbo a Cappelli Giancarlo e Bernini Francesca,
rispettivamente, suo ex compagno e nuova convivente di quest’ultimo,
costituitisi come parti civili e beneficiari, nella stessa sentenza, di un

euro 1.000 in favore della Bernini.
A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto le testimonianze delle
persone offese e di Bergonzo Pierangela, madre della Bernini, e le
ammissioni della stessa Antonini, la quale aveva riconosciuto le reiterate
chiamate telefoniche al Cappelli, giustificandole con rivendicazioni
economiche a seguito della fine della loro relazione. Il Tribunale ha ritenuto
non contrastante col quadro probatorio, di cui sopra, la testimonianza di
Chetoni Mauro, ex-marito dell’imputata, il quale si era limitato ad avallare
la pretesa causale economica delle telefonate dell’Antonini al Cappelli senza
smentire la loro assillante reiterazione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’Antonini tramite il difensore di fiducia, il quale denuncia l’inosservanza o
erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo denuncia genericamente la violazione di legge,
senza specificare le norme che sarebbero state violate, e si risolve in una
critica generale, a sua volta aspecifica, del metodo e dell’approdo della
pronuncia giudiziale.
1.2. Il secondo motivo, pur presentato

sub specie di vizio della

motivazione nella promiscua evocazione del triplice profilo previsto dall’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si risolve nella proposta di una
diversa valutazione dei risultati probatori e postula, quindi, un alternativo
apprezzamento del medesimo materiale istruttorio non consentito in questa
sede.

risarcimento del danno, quantificato in euro 500 in favore del Cappelli e in

La sentenza impugnata, invero, con motivazione adeguata e coerente,
esente da vizi logici e giuridici e dialetticamente attenta alle ragioni e prove
addotte dalla difesa, ha ritenuto provato il tema di accusa, senza trascurare
la valutazione di attendibilità delle persone offese e le ragioni di
rivendicazione economica addotte dall’imputata a sua giustificazione, tali da
non elidere il fatto contestato nelle sue componenti materiale e psicologica.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,

spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle

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