Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15225 del 21/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 15225 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

Data Udienza: 21/03/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUOMO MARIO N. IL 06/01/1955
avverso l’ordinanza n. 714/2013 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
14/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere D_ott.il GIULICACASUCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 3 .-kat

vt-A,A,~AL Ut- AAL ecAvv‘

Uditi difensor Avv.;

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 14 novembre 2013, il Tribunale di Genova, sezione per il
riesame, ha confermato l’ ordinanza del GIP del Tribunale di Imperia, con la quale
era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di
Cuomo Mario, perché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416 e 648-bis
cod. pen. per avere costituito ed organizzato un’ associazione allo scopo di
commettere delitti di riciclaggio provento di furto in quanto illecitamente sottratti
dal circuito postale da parte di soggetto ignoti e successivamente falsificati con

numerosi reati fine.
Il Tribunale, rammentato preliminarmente che in punto di gravità indiziaria non
erano state sollevate questioni anche perché lo stesso imputato in sede di
interrogatorio di garanzia aveva ammesso la sua responsabilità sia pure con
ridimensionamento del suo ruolo, . confermava il giudizio di sussistenza delle
esigenze cautelari e di adeguatezza della misura in atto sia per il ruolo di rilievo e di
sovraordinazione con pericolo di recidivanza che misure meno attenuate non
sarebbero in grado di scongiurare sia per il pericolo di fuga, dimostrato dalla
notevole mobilità dimostrata e dall’ entità della pena irroganda.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ indagato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per erronea applicazione della legge
penale e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. pen.
perché, ferma restando la gravità indiziaria (sia pure senza la certezza in ordine al
ruolo predominante attribuito), in ordine all’ adeguatezza il Tribunale non aveva
tenuto conto del comportamento collaborativo e il pericolo di fuga era stato ritenuto
senza però avere individuato gli elementi concreti atti a sostenere il giudizio
prognostico di trasgressione delle imposizioni tipiche degli arresti domiciliari ed in
violazione della regola cautelare improntata al principio del “minor sacrificio
possibile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Precisato che in riferimento alla gravità indiziaria solo
incidentalmente (e quindi genericamente) il ricorrente critica le valutazioni del
provvedimento impugnato (conforme anche per tale profilo all’ ordinanza genetica)
sul ruolo di rilievo del ricorrente alli interno della compagine associativa, si osserva
che il pericolo di reiterazione è stato formulato proprio in ragione della capacità
dimostrata di coordinare l’ attività criminale e le operazioni di riciclaggio degli
assegni provento di sottrazione nella fase di inoltro dei titoli tramite il servizio
postale nonché delle relazioni illegali con gli autori materiali delle sottrazioni. La
parzialità delle ammissioni è stata quindi presa in considerazione, ma non nell’

riferimento al nome del beneficiario e per aver concorso alla commissione di

alternativa ottica difensiva (dimostrazione di comportamento collaborativo) ma anzi
come indice della mancata rescissione con gli ambienti criminali capaci di assicurare
I’ approvvigionamento (con provenienza da tutto il territorio nazionale) dei titoli da
riciclare. Il ragionamento inferenziale posto a fondamento della scelta operata in
sede di merito, in quanto non manifestamente illogico, non è suscettibile di censura
in questa sede e vale a fondare il convincimento di adeguatezza della misura in
atto, per inidoneità di misure meno afflittive a garantire che l’ indagato non possa
riprendere contatti con il sistema di approvvigionamento del circuito di riciclaggio.

fini di un corretto giudizio prognostico del pericolo di fuga deve tener conto dei
parametri offerti dall’art. 133 cod. pen. che ruotano ed oscillano, in correlazione
continua e biunivoca, tra valore di gravità del fatto addebitato o commesso,
caratteristiche di personalità dell’autore e motivazione ad agire, la quale è
fisiologicamente legata, sia pure in modo non automatico ne’ esclusivo, all’entità
della sanzione applicata ed applicabile. (Cass. Sez. 6, 6.6.2012 n. 27042). Nel caso
in esame i giudici di merito hanno correttamente motivato ponendo in rilievo il
fatto che l’ imputato aveva dimostrato capacità di muoversi rapidamente all’ interno
del territorio nazionale, fino in prossimità dei suoi confini (tanto che la sua cattura
era avvenuta a Bolzano), dalla sua personalità (desunta in senso negativo dalla
reiterazione delle operazione di riciclaggio, dal ruolo di vertice e di cerniera con le
fonti illecite di approvvigionamento) nonché dall’ entità della pena irrogabile in
relazione ai reati di riciclaggio contestati.
Il ricorso deve essere rigettato, con condanna al pagamento delle spese
processuali.
A cura della cancelleria dovrà provvedersi alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’ art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Roma 21 marzo 2014
Con ig ‘ re Est.

Il President Y
;2

Quanto al pericolo di fuga va ribadito che in tema di misure cautelari, il giudice ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA