Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15224 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15224 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO CARLO N. IL 25/04/1984
avverso l’ordinanza n. 4456/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
30/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
S3 lithe (AAA, k9k.

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Uditi difensor Avv.;

Ad. Co~

Data Udienza: 21/03/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 30 luglio 2013, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame,
ha confermato la ordinanza della Corte di appello in sede, con la quale era stata
rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare
in carcere nei confronti di Bianco Carlo perché imputato dei reati di tentata
estorsione, danneggiamento, detenzione e porto illegali di armi aggravati dalle
modalità mafiose ex art. 7 d.l. n. 152/91.

in forza del solo decorso del tempo non poteva ritenersi superata la presunzione,
ancorché relativa, di adeguatezza della custodia cautelare in carcere a norma dell’
art. 275 c. 3 cod. proc. pen. per come vigente, anche a seguito della pronuncia
della Corte Costituzionale n. 57 del 2013. In particolare ha rammentato che il
presofferto (due anni e tre mesi di carcerazione preventiva) doveva essere messo
in relazione all’ entità della pena inflitta (sei anni e otto mesi di reclusione) .
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per violazione degli artt. 311, 606 lett.
b), c) ed e), 275 c. 3, 274 cod. proc. pen., 7 I. 203/91, per non avere il Tribunale
tenuto conto che alli ordinanza di riesame (alla quale si è richiamato) sono
sopravvenute circostanze plurime, ulteriori rispetto al semplice decorso del tempo,
ed in particolare l’ esclusione dell’ aggravante di cui all’ art. 628 c. 3 n. 3 cod. pen.
per affermata e non contestata estraneità a sodalizio di tipo camorristico, il
sopravvenuto risarcimento del danno (circostanza in relazione alla quale l’ imputato
ha proposto appello), la disponibilità di accoglierlo agli arresti domiciliari (in
alternativa rispetto a luogo di residenza) in San Felice al Circeo, circostanze tutte
indicate nell’ atto di appello ed in relazione alle quali il Tribunale nulla argomenta,
omettendo motivazione sia pure per implicito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L’ ordinanza evidenzia che con l’ appello si erano sottolineati il presofferto, l’
incensuratezza e la disponibilità di tale Besco Andrea ad accogliere l’ imputato
presso la sua abitazione per gli arresti domiciliari in San Felice al Circeo.
Nessun cenno al risarcimento dei danni (ancorché in contestazione) e all’ esclusione
dell’ aggravante di cui alli art. 628 c. 3 n. 3 cod. pen., questioni che invece erano
state oggetto di devoluzione, al fine di evidenziare le modifiche sopravvenute al
quadro cautelare originariamente valutato.
Si impone quindi l’ annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli che, nella piena
libertà di valutazione propria del giudice di merito, proceda a nuovo esame,
colmando i rilevati vuoti motivazionali.

Il Tribunale ha confermato la valutazione di adeguatezza della misura in atto perché

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza al direttore della casa
circondariale dove il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.
Annulla l’ ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Si provveda a norma dell’ art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Roma 21 marzo 2014
nsi ‘e e Est.

Il Presidente

Il

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