Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15223 del 21/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 15223 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BISCOTTI LUIGI N. IL 06/06/1976
avverso la sentenza n. 1434/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
19/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIULIANO CASUCCI;
leite/sentite le conclusioni del PG Dott. £1 tCAt.. L vro

7

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 21/03/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 luglio 2013, il Tribunale di Foggia, in composizione
monocratica, sull’ accordo delle parti a norma dell’ art. 444 cod. proc. pen., ha
applicato, esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione, con la diminuente del rito,
la pena di un anno di reclusione nei confronti di Biscotti Luigi in ordine al reato di
violazione continuata delle prescrizioni ed obblighi imposti con la misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del

illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per l’ immotivato
diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla
recidiva al fine di adeguare la pena alla reale entità del fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile perché con esso si avanzano doglianze che attengono alla misura
della pena e al riconoscimento di attenuanti generiche al di fuori di quanto oggetto
di accordo intervenuto per una trattamento sanzionatorio della cui legalità non si
discute.
Va ribadito che in materia di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia
prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento
sanzionatorio, l’impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è
consentita solo qualora esso si configuri come illegale. Peraltro, per qualificare
illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i
criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che
il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge. (Cass. Sez. 6, 19.2.2004
n. 18385; Cass. Sez. 6, 30.10.2013 n. 44909).
Segue la condanna al pagamento delle spese processuale e al versamento in favore
della Cassa delle ammende di somma che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili
nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1500,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 21 marzo 2014

difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per difetto contraddittorietà ed

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA