Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15221 del 20/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15221 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Forzoni Maurizio, nato il 12.6.1966; Fabbroni Giorgio,
nato il 24.11.1958; Fabbroni Dario, nato il 10.5.1929; Martinelli Marisa, nata
il 10.1.1938; Marchesi Jolanda, nata il 29.8.1932; nei confronti di Bianchi
Luciano, nato il 3.3.1952; Galli Renzo, nato il 4.9.1947; Pentonieri Elio, nato il
3.5.1950; Baldi Alberto, nato il 4.4.1956; Serboli Sergio, nato il 27.2.1939;
Guidi Augusto, nato il 30.12.1945 avverso la sentenza del GUP del Tribunale
di Arezzo del 5.11.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere
Fabrizio Di Marzio; udite le conclusioni del sostituto procuratore generale
Eduardo Scardaccione, sul rigetto del ricorso; Uditi gli avv.ti Maurizio
Bellacosa (per Banca popolare dell’Etruria e del Lazio) sull’inammissibilità del
ricorso; Dario Cappelli (per Serboli e Guidi), Marco Giglioli (per Baldi) e
Antonio D’Avirro (per Baldi e Cassa di risparmio di Firenze) e Giuseppe
Fanfani (per Bianchi, Galli e Pentonieri) sul rigetto del ricorso.

OSSERVA

Data Udienza: 20/03/2014

Con la sentenza in epigrafe il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Arezzo, dopo diffusa ricostruzione dei fatti ed ampia disamina degli stessi alla
luce delle ipotesi accusatoria in considerazione delle emersioni istruttorie in
atti, ha infine dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Bianchi
Luciano, Galli Renzo, Pentonieri Elio, Baldi Alberto, Serboli Sergio e Guidi
Augusto in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di perché i fatti non
costituiscono reato rilevando come non fosse a suo giudizio possibile

sostenere la penale responsabilità degli imputati sulla scorta delle emergenze
istruttorie in atti, radicalmente insuscettibili per il giudice di un qualsivoglia
favorevole sviluppo dibattimentale dell’accusa, tanto che lo stesso pubblico
ministero – si osserva conclusivamente – ha avanzato richiesta di archiviazione
(cfr. p. 11 della sentenza impugnata).
Nel ricorso presentato da Forzoni Maurizio, Fabbroni Giorgio, Fabbroni Dario,
Martinelli Marisa, Marchesi Iolanda si contesta violazione dell’art. 425 cod.
proc. pen per avere il giudice assunto la propria decisione all’esito di un
complessivo giudizio di merito della controversia, ritenendo – sulla scorta delle
prove disponibili – insussistente l’elemento soggettivo del reato, a ciò
giungendo peraltro a seguito di motivazione di cui si contesta la logicità e
conclusivamente travalicando i limiti delle proprie competenze con manifesta
violazione dell’art. 425 citato.
Nella memoria depositata nell’interesse di Forzoni Maurizio in data 13 marzo
2014 si censura ampiamente, anche nel merito, la decisione oggi impugnata.
Nella memoria depositata il 14 marzo 2014 nell’interesse della Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio si contesta dettagliatamente l’assunto concludendosi
per l’inammissibilità del ricorso.
Per pacifica giurisprudenza di questa corte, Il giudice dell’udienza preliminare
nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425
comma 3 c.p.p., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli
elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei
a sostenere l’accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito
del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza
dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le
fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad
essere diversamente rivalutate (da ultimo, vedi Cass. sez. II, 14.11.2013, n.
48831).
Nel caso di specie, il GUP si è attenuto a tale indirizzo, argomentando la
insuscettibilità di sviluppi favorevoli all’accusa di una eventuale prosecuzione

2

del giudizio attesa la palese insufficienza a tal fine degli elementi di prova
acquisiti agli atti.
Non si è pertanto realizzata la lamentata violazione di legge; invece la
lamentata illogicità si risolve in una mera critica fattuale.
Ne discende il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.

PQM

Roma, li 20.3.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
Il Presidente

Bp

Ciro Petti

e/(4

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

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