Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15220 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15220 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANIACI GIACOMO N. IL 11/03/1976
avverso l’ordinanza n. 1556/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
31/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/03/2014

-1- Maniaci Giacomo, già sottoposto per 1′ ordinanza del gip del tribunale di Palermo in data
15.10.2013 alla misura cautelare della custodia in carcere per la sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ricorre per
cassazione avverso l’ ordinanza del tribunale del riesame della stessa città, datata 31.10/4.11.2013,
i Brescia, datata 2/4.7.2013, che, in sede di riesame, confermava la predetta misura, deducendo,
da un lato, l’ illegittima valorizzazione di elementi probatori posti a base della pregressa richiesta
di custodia cautelare avanzata dal P.M. in datata 18.1.2013 e rigettata dal gip con ordinanza datata
4.4.2013, dall’altro 1′ equivocità comunque delle conversazioni telefoniche, anche inter alios, in
funzione della delineazione di gravi indizi di colpevolezza, infine la mancanza di elementi di
riscontro individualizzanti.
-2- Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione.
In effetti la nuova ordinanza cautelare si fonda sul pregresso materiale intercettato non ritenuto
sufficiente in precedenza per dar vita alla misura cautelare personale. E non è dato ravvisare nell’
ordinanza le parti delle conversazioni ambientali non oggetto di precedente valutazione giudiziale
ovvero l’ esplicitazione della ragione, promossa da elementi sopravvenuti, che ha motivato un
diverso giudizio. Ed è noto che il cd. “giudicato cautelare”, che ricorre anche in caso di omessa
impugnazione dell’ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di una misura restrittiva,
preclude una nuova valutazione ai fini cautelari solo nel caso in cui via sia stato un effettivo
apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria, non
conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l’incidente cautelare in relazione ad
aspetti meramente procedurali. Vi è da ribadire ancora che la preclusione processuale in tal caso
opera su due piani, il primo incentrato sulla finalità di impedire la mera rivalutazione del materiale
probatorio già compiutamente esaminato, il secondo sull’imposizione dell’obbligo di una specifica
motivazione circa l’idoneità intrinseca degli elementi di novità da apprezzare sul piano della gravità
indiziaria (SU sent. 7931/2011; SU sent. 14535/2007; Sez. 6, sent. 43213/2010)
Ora i giudici della cautela rinvengono l’ elementi di novità che ha consentito ,se non imposto una
rivalutazione dipregresso sarebbe costituito dallo sviluppo di nuove indagini che si collocano
cronologicamente dopo la pregressa ordinanza di rigetto della richiesta del P.M. Sta di fatto che l’
elemento nuovo viene individuato nel contenuto di una intercettazione ambientale intervenuta il
14.4.2012,alle ore 13,12 tra tali Lombardo Giuseppe e Abbate Giuseppe avente ad oggetto il
divieto di pascolo abusivo imposto in contrada Petrusa a tale Cucchiara e dell’ intervento di ”
Giacomino Maniaci” incaricato di comunicarlo, il divieto, a quest’ ultimo. Ora il pascolo abusivo in
contrada Petrusa era questione propria dei gruppi di mafia operanti nel territorio, sicché il
coinvolgimento dell’ imputato costituiva un indizio serio della sua appartenenza alla mafia operante
nella zona. Da altra conversazione valorizzata dai giudici di merito-quella.del 17.9.2011,ore 8,54 tra
il Lombardo Giuseppe e Libranti Lucido- avente ad oggetto gli sviluppd dei rapporti di forza ed i
nuovi equilibri all’ interno della consorteria makfiosa,i1 primo comunicava al secondo che il suo
declino in seno alla cosca era dovuto al cugino Maniaci. I giudici della cautela individuano il
riferimento al Maniaci proprio all’ imputato che è cugino del Lombardo. Da altre conversazioni
ambientali, che vedono questa volta protagonista 1′ imputato- conversazione in data 14.9.2011,ore
11,55 ,del 22.92011, h.17,45- si trae conferma dei rapporti tesi tra il Maniaci ed il cugino
Lombardo..In altra ancora conversazione — in data 13-3- 2012- 1′ imputato informava 1′
interlocutore di aver saputo che la polizia aveva chiesto i suoi documenti al Comune di Montelepre,
di volere defilarsi dal contesto associativo, e manifestava ancora il suo disappunto per l’
inaffidabilità e per la poco serietà delle persone.

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Aurelio Galasso, per l’annullamento con rinvio; ;
Udito il difensore dell’ imputato, Salvatore Petronio,che chiede 1 ‘accoglimento del ricorso..

P.Q.M.
giLiswta
per nuovo esame.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribtmale di
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 7.3.2014.

Ma sta di fatto che tutte le conversazioni richiamate sono risalenti a date anteriori alla emissione
della prima ordinanza di rigetto della richiesta cautelare che ne ha tenuto conto . La accertata
paternità di una conversazione in capo all’ imputato,poi, se consolida l’ ipotesi di un intervento, su
mandato di altri, dell’ imputato per dissuadere tale Cucchiara a non pascolare abusivamente in una
zona oggetto dell’ influenza di consorterie mafiose non è elemento deponente con una certa
probabilità dell’ appartenenza dell’ imputato al gruppo mafioso che si era servito dell’ imputato
come nuncius di un avvertimento mafioso. Il riferimento poi ad espressioni che denotano il giudizio
di inaffidabilità di persone, come le espressioni volte allontanarsi da certe situazioni che
compromettevano i rapporti con il padre, ovvero ancora la comunicata sua conoscenza di accessi
delle forze di polizia al Comune per prelevare documenti relativi alla sua posizione, costituiscono
elementi equivoci nella misura in cui i giudici di merito non spiegano il perché del loro valore
indiziante. Il riferimento infine all’ imputato allorchè nelle telefonate, a parte il loro contenuto
equivoco, si richiama il nome di Giacomino ha carattere assertivo nella misura in ci non si spiega la
ragione per escludere il riferimento ad altri indagati che hanno lo stesso nome, come Tinervia
Giacomo nei cui confronti è stata accolta dal gip la prima richiesta di custodia cautelare avanzata
dal P.M. Occorre, in definitva, rilevare che, nella motivazione del provvedimento impugnato,
manca l’argomentazione specifica sulle ragioni per cui l’effettivo contenuto delle dichiarazioni è
idoneo ad imporre il superamento della precedente valutazione.
Invero non costituisce adempimento dell’obbligo di motivazione il mero richiamo o la mera
riproduzione del testo della fonte di prova (dichiarazione, trascrizione di conversazione, verbale o
documento) in mancanza di una spiegazione sorretta da criteri di ragione e che non sia meramente
assertiva. Se così non fosse, 1 interpretazione e la valutazione del significato probatorio, che spetta
al giudice di merito, verrebbe arbitrariamente” scaricata” sul giudice di legittimità, il cui controllo
non può certo consistere nella diretta valutazione del valore probatorio della fonte di prova, perchè
un siffatto controllo si tradurrebbe , una volta omessa l’argomentazione del giudice del
provvedimento impugnato , in un vero e proprio apprezzamento di merito ( in tal senso ,Sez. 6,
27.4/14.5.2012, Gerbino, Rv.252646).
I rilievi sopra esposti precludono, perché assorbenti, la risposta al terzo motivo di ricorso che si
traduce nel richiamare una carenza motivazionale che non è supportata da alcuna regola di diritto.
Invero la necessità di riscontri, a fronte di una prova diretta congrua e convincente, nella specie
peraltro mancante,non è richiesta dal sistema normativo delle prove. Gli indizi raccolti nel corso
delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza
dell’imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora
siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b)
precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto
verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.

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