Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1522 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1522 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ONOFRI GABRIELE N. IL 22/02/1974
avverso l’ordinanza n. 276/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
12/40/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 ottobre 2011 la Corte d’appello Bologna, in funzione
di giudice della esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione
condizionale della pena concesso a Onofri Gabriele con sentenza del 4 ottobre
2002 del Tribunale di Savona, irrevocabile il 18 febbraio 2003, avendo il
2003, grave delitto contro il patrimonio con violenza e minaccia, e ha dichiarato
estinta per indulto la pena di anni tre di reclusione, euro ottocento di multa ed
euro sessanta di ammenda su quella complessiva determinata con il
provvedimento di cumulo n. 332/2011 SIEP del 10 maggio 2011, essendo stati
commessi i reati di cui alle condanne cumulate, non relativi a titoli ostativi, prima
del 2 maggio 2006.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione, per
mezzo del suo difensore, Onofri Gabriele, che ne chiede l’annullamento nella
parte relativa alla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale
sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, in
relazione all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., e assenza, erroneità,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo
dell’ordinanza, deducendo che la revoca è stata disposta in assenza dei
presupposti di legge per la diversità di indole del reato successivamente
commesso rispetto alla contravvenzione oggetto della prima condanna.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Questa Corte ha più volte affermato che – ai fini della revoca della
sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1, cod.
pen. – l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con
riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza
che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca quale che sia la sua natura (tra le
altre, Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, dep. 25/07/2008, P.M. in proc. De
Filippis, Rv. 240679; Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, dep. 20/03/2000, P.G. in
proc. Bellino, Rv. 215615).
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medesimo commesso nel quinquennio successivo, e precisamente il 22 febbraio
3. Di tale condiviso principio è stata fatta corretta applicazione, poiché nel
termine di legge (biennio nel caso di specie, essendo stata sospesa
condizionalmente la condanna per un reato contravvenzionale), decorrente dalla
data di definitività della sentenza che ha concesso il beneficio, il ricorrente ha
commesso un delitto, e tale circostanza è stata legittimamente ritenuta causa
della revoca di diritto della sospensione condizionale concessa con la precedente
sentenza ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. peri.
4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro mille, in favore
della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione
del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616