Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1522 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1522 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO FARO PIERO N. IL 24/03/1979
avverso la sentenza n. 4311/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ; ,e
gett etierLi o

A

Data Udienza: 10/12/2013

17 Lo Faro

Motivi della decisione

1. Il Tribunale ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine ai reati
di cui agli artt. 116 e 186, comma 2, lettera C, del Codice della strada. La Corte d’appello di
Torino ha confermato l’affermazione di responsabilità ed ha diminuito la pena, avendo

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo tre motivi.
2.1 Con il primo si deduce che incongruamente i giudici di merito si sono basati, quanto
all’illecito di cui al richiamato art. 116, sulle dichiarazioni dell’Ufficiale di polizia giudiziaria in
ordine all’indagine svolta presso la banca dati istituzionale circa l’assenza di titolo abilitativo
alla guida. Tale indagine è insufficiente a fornire piena prova.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che gli esami ematochimici sono stati compiuti in
assenza di esplicito, informato consenso.
2.3 Con il terzo motivo si deduce che l’inizio del lavoro di pubblica utilità è stato fissato
ancor prima del passaggio in giudicato della sentenza, così inibendo un’utile impugnazione.
3. Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo e privo di pregio nel resto.
3.1 La sentenza impugnata considera che l’imputato, come riferito da Maresciallo dei
carabinieri operante, sottoposto a controllo, non esibì la patente bensì solo documento
d’identità; e le indagini subito eseguite presso la banca dati della Motorizzazione civile
consentirono di accertare che il Lo Faro non aveva mai conseguito la patente di guida. Tali
acquisizioni, secondo il giudice di merito, forniscono prova piena, né siffatta conclusione è
stata mai concretamente contestata mediante l’esibizione della patente. Tale valutazione è
immune da vizi logici o giuridici, coniugando coerentemente tutte le acquisizioni probatorie per
pervenire alla conclusione che vi è la prova della mancanza del titolo abilitativo alla guida.
3.2 La sentenza evidenzia altresì che l’imputato, dopo la causazione di incidente
stradale, venne trasferito presso un nosocomio. Il personale del 118 addetto al trasporto fu
incaricato di Carabinieri di richiedere approfondimenti ematochimici connessi all’uso di
sostanze illecite. Giunto in pronto soccorso, il paziente fu subito sottoposto ad esame medico
anche a fronte della dichiarata assunzione di psicofarmaci e di grandi quantità di vino. Il
terapeuta dispose indagini ematiche che evidenziarono tasso alcolemico di 2,66. La Corte di
merito, richiamata la giurisprudenza di questa Suprema corte, considera che si è in presenza di
indagini disposte a fini terapeutici, prescindendo dalle indicazioni dei Carabinieri, sicché i
relativi reperti documentali sono senz’altro utilizzabili nel processo. Pure tale apprezzamento è

concesso le attenuanti generiche.

immune da vizi di sorta. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di enunciare ripetutamente
che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura
ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato
per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova
acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità
processuale, la mancanza del consenso (Sez. IV, n. 8041, 21/12/2011, Rv. 252031; Sez. IV,
n. 1827, 4/11/2009 Rv. 245997; Sez. IV, n. 4118, 9/12/2008 Rv. 242834).
Si è chiarito altresì che il difetto di consenso al prelievo del campione non costituisce
natura costituzionale. In particolare, non appaiono violati i principi affermati con la sentenza
della Corte Costituzionale 238/1996, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 224 c.p.p., comma
2, nella parte in cui consente che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga
misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al
di fuori di quelle specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge.
La Corte Costituzionale, come pure si è avuto modo di rimarcare (particolarmente Rv.
252031), è giunta alla pronuncia di illegittimità per arginare l’utilizzo di provvedimenti
coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di “provvedimenti.., necessari per
l’esecuzione delle operazioni peritali”, senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli
incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, così cumulandoli in una disciplina,
connotata da assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi
e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l’esecuzione coattiva di
accertamenti peritali mediante l’adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della
libertà personale. Carenza normativa a cui, peraltro, di recente il legislatore ha posto riparo
con l’introduzione dell’art. 224 bis c.p.p.
Peraltro, la stessa Corte, nel censurare la genericità della disciplina penale, ha segnalato
che invece, “…. in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e
187), il legislatore – operando specificamente il bilanciamento tra l’esigenza probatoria di
accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale – abbia dettato una
disciplina specifica (e settoriale) dell’accertamento (sulla persona del conducente in apparente
stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di
alcool nell’aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo
bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiutodell’accertamento, ma con la comminatoria di
una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare
all’acquisizione probatoria); disciplina – questa – la cui illegittimità costituzionale è stata
recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando,
tra l’altro, la denunziata venerazione dell’art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata
normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di
legge”.

f- ——–C……—•

una causa di inutilizzabilità patologica dell’accertamento compiuto, facendo appello a principi di

Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità della
disciplina del codice della strada, anche laddove nell’indicare le modalità degli accertamenti
tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso
dell’interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo; ma
la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta
incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni.

3.3 La pronunzia impugnata ha sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità

statuizione si espone con tutta evidenza alle censure prospettate. Il lavoro di pubblica utilità
costituisce un modo alternativo di esecuzione della pena; sicché esso non può avere
esecuzione prima che la sentenza che ha irrogato la pena e disciplinato la sua applicazione sia
divenuta irrevocabile. La statuizione in questione va dunque eliminata.

Pqm

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’esecuzione
del lavoro di pubblica utilità entro quattro mesi dalla data della sentenza. Statuizione che
elimina.
Rigetta il ricorso nel resto.
Roma 10 dicembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marc BLAIOTTA)

IL PRESIDENTE

disponendo che l’esecuzione abbia luogo entro quattro mesi “dalla data odierna”. Tale

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA