Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15219 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15219 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Antonio,

Destino

nato a Mesagne (BR) 1’1.1.1964, avverso il

decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale
di Lecce, in data 16 luglio 2013, quale persona
offesa nel procedimento a carico di Trinchera
Paride, Trinchera Marcello e Donno Algimiro;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta
dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta del Procuratore generale presso
la Corte di cassazione di dichiarare inammissibile
il ricorso;
Rilevato che il suddetto decreto ha dichiarato

Data Udienza: 06/03/2014

inammissibile l’opposizione della persona offesa,
per avere indicato accertamenti investigativi
ocull

ictu

irrilevanti o non pertinenti, mentre la

notizia di reato risulta infondata e, comunque, il
reato ipotizzato è estinto per intervenuta
c

Rilevato che il ricorrente deduce violazione degli
artt. 410, comma l e 2, 409, comma 6 e 127, comma
5, c.p.p., in quanto sostiene di avere fornito
elementi altamente indizianti di una probabile
costituzione

ad hoc

di una società col fine di

sottrarre definitivamente i beni oggetto del
preliminare di vendita alla disponibilità dei
promissari acquirenti e contesta la intervenuta
prescrizione, affermando di avere versato acconti
non solo nel 2004, ma anche nel 2009;
Ritenuto che il G.I.P. in sede di archiviazione de
plano

non può effettuare una valutazione

prognostica degli atti di indagine richiesti, ma
può valutarne la pertinenza e la specificità (Sez.
2, n. 43113 del 19/09/2013, P.O. in proc. Iacovone,
Rv. 257236);
Rilevato, altresì, che, nel caso di specie, il
G.I.P. ha considerato l’integrazione probatoria
richiesta non solo non pertinente, ma anche

2

prescrizione;

”alquanto approssimativa nella sua enunciazione”,
ritenendo, altresì, infondata la notizia di reato,
perché “difetta la indicazione di elementi
inducenti la sussistenza della volontà iniziale di
non adempiere, requisito essenziale per la

facendo corretta applicazione del richiamato
principio di diritto;
Rilevato, inoltre, che il G.I.P. ha constatato che,
in ogni caso, sarebbe intervenuta la prescrizione,
e che la diversa tesi difensiva si basa su elementi
apoditticamente affermati;
Ritenuta, pertanto, la manifesta infondatezza del
ricorso e, quindi, la sua inammissibilità, con la
conseguenza della condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità
emergenti dal ricorso, al versamento della somma,
che si ritiene equa, di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle

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configurabilità del delitto di truffa”, in tal modo

ammende.

Così deciso in Roma il 6 marzo 2014.

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