Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15218 del 21/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15218 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GAVAGNIN Patrizia, n. il 25.12.1949;
avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Ancona dell’11.6.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso
chiedendo che l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla parte in cui dispone la confisca;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11.6.2013, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., il G.U.P. del Tribunale di Ancona applicava a Gavagnin Patrizia
la pena concordata di mesi 6 di reclusione ed € 200,00 di multa per il
delitto di truffa aggravata in danno dell’I.N.P.S. (in relazione alla indebita
percezione di pensione mensile per invalidità assoluta) e disponeva, a
carico della stessa, la confisca di una somma di denaro pari ad euro
19.286,08, quale profitto del reato.
Avverso tale provvedimento ricorrono i difensori dell’imputata,
deducendo:

Data Udienza: 21/02/2014

1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 322 ter comma 1 cod.
pen., 125 comma 3 cod. proc. pen., nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza
impugnata con riferimento alla disposta confisca – quale profitto del reato
– di una somma di denaro (pari ad € 19.286,08) corrispondente
all’importo complessivo di quanto indebitamente percepito dall’imputata

errato nel disporre la detta confisca pur avendo constatato che l’imputata
aveva già restituito all’I.N.P.S. le somme indebitamente riscosse, perché
in tal modo avrebbe determinato una inammissibile duplicazione
sanzionatoria; deduce ancora la inesistenza del nesso pertinenziale tra le
somme confiscate e il commesso reato, perché la confisca ha riguardato
le somme esistenti sul conto corrente bancario della Gavagnin derivanti
dagli importi da essa legittimamente percepiti a titolo di pensione di
vecchiaia; in ogni caso e in subordine, eccepisce l’illegittimità
costituzionale dell’art. 322 ter comma 1 cod. proc. pen. ove interpretato
come il giudice di merito, per violazione degli artt. 3, 27 e 42 Cost., nella
parte in cui dispone la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il
profitto o il prezzo del reato anche laddove il profitto sia stato restituito;
2) la violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. per avere il giudice
disposto la confisca nonostante che essa non sia stato oggetto
dell’accordo tra le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va ricordato che questa Corte suprema, a proposito di reato
commesso da più persone in concorso tra loro, ha affermato che il
sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, avendo
natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei
concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma il
provvedimento definitivo di confisca, rivestendo invece natura
sanzionatoria, non può essere duplicato o comunque eccedere nel
“quantum” l’ammontare complessivo dello stesso profitto (Cass., Sez.
Un., n. 26654 del 27/03/2008 Rv. 239926; Sez. 5, n. 13562 del
10/01/2012 Rv. 253581; Sez. 2, n. 8740 del 16/11/2012 Rv. 254526).

2

in danno dell’I.N.P.S.; deducono, in particolare, che il giudice avrebbe

Nel caso di specie, il giudice di merito ha preso atto che l’imputata ha
restituito alla persona offesa (l’I.N.P.S.) la somma incassata grazie alla
commissione della truffa; ciononostante, ha disposto la confisca di una
somma pari al profitto del reato, da prelevarsi dai depositi bancari
dell’imputata.
In proposito, va osservato che la confisca – quale misura di sicurezza

di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il
vantaggio cui mirava il suo disegno criminoso. Nella truffa avente ad
oggetto l’erogazione di sussidi previdenziali, la determinazione del
profitto suscettibile di confisca coincide, quindi, con l’ammontare delle
somme indebitamente riscosse.
Orbene, è evidente che la restituzione alla persona offesa delle
somme indebitamente riscosse elimina in radice lo stesso oggetto sul
quale dovrebbe incidere la confisca e fa venir meno lo scopo che con essa
si intende perseguire (in termini analoghi, Cass., Sez. 3, n. 10120 del
01/12/2010 Rv. 249752). Ne deriva che può essere confiscato il profitto
che è rimasto nelle mani del reo o, comunque, non è stato restituito alla
persona offesa; non può, invece, essere confiscato un profitto che non è
più nelle mani del reo per essere stato restituito alla persona offesa dal
reato. Diversamente opinando, si avrebbe una inammissibile duplicazione
sanzionatoria, venendo l’imputato privato due volte della somma di
denaro che costituisce il profitto del reato.
In proposito, può enunciarsi il seguente principio di diritto: «Con la
restituzione alla persona offesa delle somme costituenti il profitto del
reato viene meno sia l’oggetto sul quale dovrebbe cadere la confisca sia
lo stesso scopo dell’istituto della confisca, che è quello di impedire che
l’impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire
al colpevole di garantirsi il vantaggio cui mirava il suo disegno criminoso.
Ne consegue, una volta che l’imputato ha restituito alla persona offesa le
somme che costituiscono il profitto del reato, il giudice non può disporre
la confisca di altra somma corrispondente a tale profitto, che
costituirebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria a carico del
reo».

3

patrimoniale – ha la finalità di impedire che l’impiego economico dei beni

Alla stregua di quanto sopra, la sentenza impugnata va perciò
annullata limitatamente alla statuizione che ha disposto la confisca.
Le altre censure rimangono assorbite.

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 21 febbraio 2014.

che elimina.

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