Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15214 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15214 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AUTUORI ROCCO N. IL 15/10/1980
avverso la sentenza n. 2449/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
25/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -Ftwitift” 2 tkA;
che ha concluso per ) ‘ ititA,,,,..wt. eiat ettL u,“1.4,t- iiu.hr.

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 21/03/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25 giugno 2013, la Corte di appello di Salerno, sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede sezione distaccata di Eboli
appellata da Autuori Rocco, con la quale questi era stato dichiarato colpevole del
reato di ricettazione di assegno bancario provento di reato in quanto denunciato
smarrito in data 22 marzo 2004 ed era stato condannato, riconosciuta l’ ipotesi
attenuata di cui al capoverso dell’ art. 648 cod. pen. e le attenuanti generiche alla
pena di venti giorni di reclusione e duecento euro di multa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per violazione dell’ art. 157 cod. pen.
nella formula vigente a seguito del riconoscimento della meno grave ipotesi di reato
di cui al capoverso dell’ art.640 cod. pen. che, prevedendo sanzione massima di sei
anni di reclusione, si prescrive in sei anni, con aumento per effetto interruttivo di un
quarto e quindi con un massimo di sette anni e mezzo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che l’ istanza di rinvio del difensore, per adesione alli
astensione dalle udienze proclamata dalla O.U.A., non è meritevole di accoglimento,
perché proposta tardivamente in data 20.03.2014, cioè un giorno prima dell’
udienza, in violazione dell’ art. 3 del codice di autoregolamentazione, il quale
dispone che l’ istanza scritta deve essere presentata almeno due giorni prima dell’
udienza.
2. Il ricorso è infondato.
Va ribadito che in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata prevista dal secondo
comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione
incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicché, ai fini
dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal
primo comma del predetto articolo (Cass. Sez. 2, 10.1.2013 n. 4032).
Ed invero la formula novellata di cui all’ art. 157 cod. pen. esclude dal calcolo della
pena ai fine della determinazione del tempo necessario per la prescrizione tutte le
circostanze attenuanti, senza distinzione fra quelle ordinarie e quelle ad effetto
speciale. Né per questo profilo risulta essere più favorevole la disciplina previgente,
che delle attenuanti ad effetto speciale prevedeva la considerazione, perché
essendo la pena massima superiore a cinque anni il tempo necessario a prescriversi
sarebbe di dieci anni aumentabile della metà per l’ effetto interruttivo e quindi
complessivamente di quindici anni.
Resta quindi come parametro del calcolo della prescrizione la pena massima
prevista dal primo comma dell’ art. 648 cod. pen., sicché il termine di prescrizione è
di otto anni da aumentarsi di un quarto per effetto interruttivo. Ad oggi la

p-

prescrizione non è quindi maturata in quanto dieci anni dal momento del fatto
matureranno il 22 marzo 2014.
Il ricorso va rigettato e il ricorrente in conseguenza deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Respinta l’ istanza di rinvio, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Roma 21 marzo 2014
onsigli re Est. ,

Il Presidente
r

delle spese processuali.

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