Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15212 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15212 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO RAIMONDA N. IL 04/02/1972
avverso la sentenza n. 1819/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f LO )341(16(
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 21/03/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 marzo 2013, la Corte di appello di Napoli, 5^ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede sezione distaccata di
Pozzuoli, con la quale l’ appellante Russo Raimonda era stata dichiarata colpevole
del reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen. per avere invaso, al fine di
occuparlo, immobile di proprietà comunale ed era stata condannata alla pena di
quattrocento euro di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte

La Corte territoriale, esclusa la sussistenza della scriminante dello stato di necessità
ed escluso altresì che fossero maturati i termini di prescrizione, valutava congrua la
pena inflitta.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputata, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:- a norma dell’
art. 606 c. 1 lett. c) in relazione all’ art. 179 cod. proc. pen. per nullità assoluta ed
insanabile per omessa notifica della citazione nel giudizio di appello, in quanto la
notifica a norma dell’ art. 161 c. 4 cod. proc. pen. è stata effettuata non al
difensore di fiducia dell’ imputata ma a quello della parte civile; – a norma dell’ art.
606 lett. b)

ed e) cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, che

riconosce il beneficio della sospensione condizionale della pena, rispetto al
dispositivo che non ne fa menzione; – a norma dell’ art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
per mancanza della motivazione in relazione alle doglianze difensive mosse con l’
appello in relazione alli assoluta incertezza dell’ indirizzo dell’ immobile
presuntivamente occupato sine titulo dall’ imputata e alla sua presenza in loco

in

maniera stabile e non occasionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l’ istanza di rinvio del difensore, perché non risulta
aver provveduto a comunicare al difensore di parte civile (che per parte sia nulla a
fatto sapere a questa Corte in ordine alla sua eventuale intenzione di aderire alla
proclamata astensione dalle udienze), in violazione di quanto stabilito dall’ art. 3 del
codice di autoregolamentazione.
1. Il primo motivo è fondato e assorbente.
Dalla verifica degli atti, doverosa e consentita anche in questa sede trattandosi di
vizio in procedendo, risulta che l’ ufficiale giudiziario, verificata l’ inidoneità dell’
indirizzo per mancata indicazione del numero civico e dello stabile, provvedeva ed
effettuare seconda notifica norma dell’ art. 161 c. 4 cod. proc. pen. presso il
difensore che tuttavia erroneamente veniva ritenuto essere l’ avv. Luigi De Vita,
legale della parte civile, anziché l’ avv. Antonio Alaio.

civile Comune di Pozzuoli.

Tanto vale ad integrare l’ omessa citazione dell’ imputata, nullità assoluta ed
insanabile, con conseguente nullità della sentenza.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Il reato non è ancora prescritto.
Va infatti ribadito che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod.
pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che
può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce
contra ius in quanto privo del diritto d’accesso. La

conseguente “occupazione” deve ritenersi pertanto l’estrinsecazione materiale della
condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva
occupazione. Nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo il delitto ha
natura permanente, e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio
o con la sentenza di condanna. Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del
comportamento illecito da luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del
requisito dell’invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione.
Si impone il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che, nella piena
libertà di valutazione propria del giudice di merito, si atterrà ai principi enunciati.

P.Q.M.
Respinta l’ istanza di rinvio, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Roma 21 marzo 2014

“arbitrariamente” e cioè,

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