Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15211 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15211 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAREK EL GUONNOUNI N. IL 03/12/1984
avverso la sentenza n. 2943/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in persolia del Dott. Oudb gaU:
(„w, pUL Uoache ha concluso per J vt,‘`

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/03/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 luglio 2013, la Corte di appello di Milano, 3^ sezione
penale, confermava la sentenza del GIP del Tribunale in sede appellata da Tarek El
Guonnouni, con la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di furto
aggravato di telefono cellulare di cui al capo A in danno di Torgano Marco (così
qualificata l’ originaria imputazione di rapina) e del reato di rapina pluriaggravata di
cui al capo B in danno di Rai Emanuele al quale con minaccia di un taglierino aveva
sottratto il portafogli ed era stato condannato, riconosciuta l’ attenuante di cui all’

alla pena di tre anni di reclusione e seicento euro di multa con espulsione.
La Corte territoriale, ribadita la valutazione di attendibilità delle persone offese
(sentite in udienza al fine di chiarire le fin troppo sintetiche verbalizzazioni delle
denunce orali) e dato atto che le contestazioni difensive in ordine alle risultanze del
verbale di sequestro della somma trovata in possesso dell’ imputato (novanta/00
euro) avrebbero “consigliato” un diverso approfondimento processuale, confermava
il giudizio di responsabilità al rilievo che l’ unico elemento di contraddizione tra le
versioni fornite da Rai e Torgano era stato da quest’ ultimo fugato con le
dichiarazioni rese in udienza, allorché aveva spiegato che era uscito dalla discoteca
perché telefonicamente avvisato dall’ amico Rai di aver subito una rapina e che,
una volta uscito, era stato a sua volta rapinato. Anche la questione del
ritrovamento del portafogli risultava giustificata in maniera condivisibile dal primo
giudice; né il racconto di Torgano in ordine al suo intervento per convincere l’
imputato a restituire il portafogli e in contraddizione posto che egli poteva ignorare
tale circostanza ovvero intendeva riferirsi alla somma di settanta/00 euro. La
versione difensiva dell’ imputato, che riconduceva le denunce ad intento ritorsivo
nei suoi confronti per avere in discoteca avvicinato una ragazza.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per i seguenti motivi: 1- inosservanza di norme processuali in
riferimento all’ art. 438 c. 5 cod. proc. pen., violazione dell’ art. 24 Cost. per avere
il GUP ammesso il rito abbreviato condizionato ma limitatamente ad un aspetto
contrastante delle dichiarazioni senza consentire un maggiore approfondimento in
riferimento a tutte le rilevate incongruenze; 2- mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in ordine all’ entità della somma sottratta e alle incongruenze del
verbale di sequestro, tanto che la stessa sentenza ha dato atto dell’ opportunità di
un diverso approfondimento processuale, nonché in ordine alla valutazione di
attendibilità al narrato delle persone offese perché tali da confermarsi
reciprocamente, mentre risulta che non sono concordi neppure nella descrizione
dell’ abbigliamento dei presunti aggressori; 3- mancata assunzione di prova
decisiva in ordine al mancato accoglimento della richiesta di acquisizione dei filmati

art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente e con la continuazione e la diminuente del rito,

della telecamera installata presso la Stazione di Porta Garibaldi; 4- mancanza e
manifesta illogicità della motivazione e violazione del principio dell’ oltre ogni
ragionevole dubbio, in riferimento alla valutazione di attendibilità di Torgano che, in
contrasto con quanto denunciato ai Carabinieri, davanti al Giudice ha riconosciuto di
aver recuperato il telefonino facendoselo restituire dal Tark che era rimasto seduto
poco lontano e che poi ha riferito di aver chiesto ai rapinatori di restituire il
portafogli all’ amico nonostante questi lo avesse già recuperato.

Il ricorso è fondato. La stessa sentenza dà atto delle numerose incongruenze
emerse dalla ricostruzione della vicenda per come risultante dai verbali redatti dalla
polizia giudiziaria, incongruenze che, si sottolinea in riferimento al verbale di
sequestro, “avrebbero forse «consigliato» un diverso approfondimento
processuale”. Si tratta di circostanza non trascurabile posto che il sequestro attiene
alla somma di danaro trovata in possesso dell’ imputato, il quale tuttavia disponeva
di una maggior somma, tanto che (se ne da atto ancora in sentenza) al momento
dell’ ingresso in carcere aveva con sé altri novanta/00 euro. L’ elemento oggettivo,
costituito dal ritrovamento in possesso di Tarek del danaro asseritamente
corrispondete a quello sottratto, che dovrebbe valere a superare le ulteriori
contraddizioni delle versioni rese dai denuncianti (contraddizioni che la Corte
territoriale evidenzia e che risolve in omaggio a ritenuta genuinità delle stesse), si
rivela come privo di valenza dimostrativa. Valenza dubitata dalla stessa Corte
milanese, allorché rammenta che “nel verbale di perquisizione a carico dell’
imputato si dava atto del rinvenimento di C 70, detenuti nella tasca interna del
giubbotto…” mentre l’ imputato ha lamentato che una volta giunto in carcere è
risultato disporre solo di novanta/00 euro a fronte dei centocinquantacinque che
aveva, “…sì che, in ogni caso, i conti non tornano, a meno di voler ritenere falso
quel verbale.”
La sentenza deve in conseguenza essere annullata, con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Milano che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice
di merito, provveda ad eliminare le rilevate contraddizioni motivazionalii, se del
caso anche attraverso l’ “approfondimento processuale” che la stessa sentenza
annullata ha auspicato.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Milano per nuovo giudizio.
Roma 21 marzo 2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

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