Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15210 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15210 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MERCURI FRANCESCO N. IL 26/01/1979
avverso la sentenza n. 1978/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 21/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in pers, (mdel Dott.
che ha concluso per 0`4,4~vt.e,JAR

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/03/2014

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#0,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 febbraio 2012, la Corte di appello di Reggio Calabria,
sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata
da Mercuri Francesco, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di quest’
ultimo in ordine al delitto di truffa di cui al capo B perché estinto per prescrizione;
ha rideteminato la pena in un anno quattro mesi di reclusione e duemila euro di
multa ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale Mercuri era
stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di assegno

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per i seguenti motivi: 1- a norma dell’ art. 606 lett. d) ed e) cod.
proc. pen. in relazione al mancato accoglimento dell’ istanza avanzata nel corso del
dibattimento per l’ escussione quale teste di Di Matteo Maurp, autotrasportatore
che al momento della consegna della merce ricevette in pagamento gli assegni fra
cui quello oggetto di imputazione; 2- a norma dell’ art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.
pen. in relazione ali’ erronea interpretazione ed applicazione dell’ art. 648 cod. pen.
nonché per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione perché la
consapevolezza dell’ illecita provenienza del titolo è stata solo presunta, avendo il
ricorrente nella fase delle indagini riferito di aver ricevuto il titolo in pagamento di
merce da lui fornita (quale titolare della ditta Euroferramenta) a tale Carlo di Vibo
Valentia, di cui non era in grado di fornire ulteriori dati per non aver trovato la
documentazione attinente alla fornitura; 3- a norma dell’ art. 606 lett. b) ed e) cod.
proc. pen. in relazione all’ erronea interpretazione ed applicazione dell’ art. 712
cod. pen. nonché per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione
perché la mancanza di prova del dolo avrebbe comportato la derubricazione nella
meno grave ipotesi contravvenzionale; 4– a norma dell’ art. 606 lett. b) ed e) cod.
proc. pen. in relazione alli erronea interpretazione ed applicazione dell’ art. 648
cod. pen. nonché per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per
avere escluso la ricorrenza dei presupposti per ritenere l’ ipotesi attenuata di cui al
capoverso dell’ art. 648 cod. pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché a fronte della motivazione della
sentenza impugnata che ha spiegato le ragioni per le quali la prova testimoniale era
priva dei requisiti di decisività e necessità, si è limitato a reiterare la tesi difensiva
già articolata con i motivi di appello.

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al secondo e al terso motivo di
ricorso. La sentenza di appello ha compiutamente spiegato le ragioni per le quali ha

bancario provento di furto aggravato commesso il 29.4.2003.

ritenuto provata la piena consapevolezza della provenienza illecita del titolo,
desunta dalla mancanza di plausibili giustificazioni in ordine alla mancata
indicazione della persona dalla quale aveva ricevuto l’ assegno. Va rammentato che
si tratta di titolo di credito la cui circolazione è regolata dalla legge, la quale
prevede che per il suo trasferimento occorre la girata. In maniera ineccepibile i
giudici di merito hanno desunto, dal difetto di una credibile spiegazione, argomenti
a conforto del convincimento della sussistenza della piena consapevolezza della
provenienza illecita e quindi anche della inaccoglibilità della richiesta di

3. Inammissibile per le stesse ragioni è il quarto motivo di ricorso. Il ricorrente
reitera anche con tale motivo analoga doglianza mossa con l’ appello, alla quale la
Corte territoriale ha risposto con motivazione che, in quanto non manifestamente
illogica per l’ apprezzamento di non particolare tenuità del fatto anche sotto il
profilo del danno arrecato alla persona offesa, non è censurabile on questa sede.
L’ indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato
– per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’ esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’ adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali.
Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric.
Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di
somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa
rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della som
Roma 21 marzo 201

. l

II I

al

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ammende.

derubricazione nell’ ipotesi contravvenzionale di cui alli art. 712 cod. pen..

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