Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1521 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1521 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
CASOLI RICCARDO N. IL 29/05/1959
avverso la sentenza n. 2735/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di LIVORNO, del 09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA „I A
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso perf ros,””. 4,24 44,2444 c.„”
01:0

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Data Udienza: 10/12/2013

9 Casoli Riccardo

Motivi della decisione

1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Livorno ha affermato la
responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del
d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di circa 518 grammi di eroina.

2. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica deducendo violazione di
legge e vizio della motivazione. Il giudice ha ritenuto l’esistenza dell’attenuante di cui al

idoneo alla produzione di ben 728 dosi. La motivazione è carente perché si limita ad
affermare apoditticamente l’esistenza delle condizioni per far luogo alla circostanza.

3. Il ricorso è fondato. L’imputazione effettivamente attiene ad un quantitativo
assai rilevante di eroina. La pronunzia espone che l’imputato è gravato da precedenti
specifici; che il quantitativo rinvenuto è “cospicuo”, che la finalità di spaccio è dimostrata
dal rinvenimento di un bilancino di precisione e che l’imputato non è assuntore della
sostanza. Si aggiunge che la percentuale di principio attivo è bassa, essendo pari al 3,6%
e quindi corrispondente a 18.205 mg. Se ne inferisce che vi sono le condizioni per ritenere
l’attenuante in questione.
Tale apprezzamento è con tutta evidenza censurabile. Se si considera che una
dose media di eroina è di 25 mg, emerge che dal compendio in oggetto, pur in presenza
di una bassa percentuale di principio attivo, sono ricavabili diverse centinaia di dosi. Pure
le circostanze del fatto, cui si è sopra fatto cenno, sembrano rivestire un rilevante
significato antigiuridico. In una situazione di tale genere la pronunzia reca ad un tempo
violazione della legge e carenza della motivazione; posto che, come ritenuto dalla
costante giurisprudenza di questa Suprema corte, la configurazione dell’attenuante in
questione è consentita solo in presenza di fatti di ben limitata offensività avuto riguardo
sia all’entità della sostanza che alle caratteristiche del fatto.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla ritenuta
attenuante, con rinvio al Tribunale di Livorno.

PQM

annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell’attenuante prevista
dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia’NFTribunale di Livorno.

Roma 10 dicembre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

IL PRESIDENTE

richiamato quinto comma sebbene si fosse in presenza di un rilevante compendio illecito

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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