Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1521 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1521 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARACETTI DONATELLA N. IL 11/07/1964
avverso la sentenza n. 1424/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 04/12/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
BARACETTI DONATELLA fu ritenuta responsabile del reato di furto tentato
aggravato e condannata alla pena di 1 mese, 10 giorni di reclusione ed € 80 di
multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso personalmente l’imputata,

considerazione del fatto che è stata riconosciuta l’attenuante di cui all’articolo
62, n. 6, cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché la ricorrente
non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale si
richiama la futilità dei motivi a delinquere ed i reiterati precedenti anche
specifici, a giustificazione di un trattamento sanzionatorio comunque
estremamente contenuto;
– che va anche ribadito il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata
una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si
attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel
quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del
08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015
Il consigliere estensore

Il presid nte

deducendo l’eccessività della pena, che andava contenuta nel minimo edittale in

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