Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15208 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15208 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

Data Udienza: 21/03/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALTOMONTE ROSARIO N. IL 31/07/1951
avverso la sentenza n. 808/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in persona
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che ha concluso per j

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 febbraio 2013, la Corte di appello di Napoli, 5^ sezione
penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da Altomonte
Rosario, con la quale questi era stato dichiarato colpevole del delitto di truffa
aggravata continuata (artt. 81 cpv., 61 n. 7, 640 cod pen.) in danno di Basile Fulvio
e Codano Concetta, che gli avevano consegnato trentamila/00 euro alli atto della
stipula del contratto preliminare di vendita di appartamento di cui era proprietario,
oltre diecimila/00 euro in contanti e che avevano provveduto, con i residui

liberare l’ immobile dai pignoramenti da cui era gravato, senza poi rendersi
disponibile alla stipula del definitivo ed anzi alienando a terza persona l’ immobile
medesimo ed era stato condannato, esclusa la contestata recidiva, alla pena di un
anno di reclusione e seicento euro di multa nonché al risarcimento dei danni in
favore della parte civile alla quale veniva riconosciuta provvisionale dell’ importo di
€ 140.000,00.
La Corte territoriale confermava il giudizio di responsabilità perché fondato sulle
stesse ammissioni dell’ imputato. A nulla rilevava l’ argomento difensivo relativo al
conferimento dell’ incarico alla TEMPOCASA in momento successivo alla stipula del
preliminare, perché, anche ove si volesse ritenere sussistente tale scissione
temporale, la condotta truffaldina veniva attuata nel momento in cui si tenevano
buoni gli originari contraenti e si dilazionavano gli appuntamenti per la stipula del
rogito.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi: – vizio di
motivazione e vizio di legge, in quanto la truffa è reato istantaneo che si perfeziona
nel momento in cui si realizza la condotta tipica cui segue la deminutio patrimoni
del soggetto passivo. In conseguenza avrebbe dovuto essere individuata la prova
che l’ Altomonte avesse la volontà di truffare al momento della sottoscrizione del
preliminare. In realtà egli era pressato da più “concreti” creditori ed era stato quindi

centomila/00 euro pattuiti, a tacitare i creditori del promittente venditore al fine di

costretto a cedere a terzi la nuda proprietà dell’ immobile, tanto che non ha avuto
problemi a riconoscere la scorrettezza del suo comportamento. In ogni caso non
ricorrevano i presupposti della ritenuta continuazione; – il reato era comunque
estinto per maturata prescrizione, tenuto conto che la data di consumazione del
reato risale al 3 gennaio 2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

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Va ribadito che il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, è reato
istantaneo e di danno la cui consumazione coincide con la perdita definitiva del
bene, in cui si sostanzia il danno del raggirato ed il conseguimento dell’ingiusto
profitto da parte dell’agente. (Cass. Sez. 2, 13.4.2011 n. 2025. Nella specie la S.C.
ha rigettato il ricorso contro la sentenza che aveva ritenuto consumato il delitto di
truffa, consistito nell’induzione in errore di soci di minoranza di una S.p.A alla
vendita a prezzo vile delle azioni, nel momento della vendita medesima,
considerando “post factum” non punibile la successiva distribuzione di utili,

cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la
“deminutio patrimoni” del soggetto passivo: ne consegue che, nell’ipotesi di c.d.
truffa contrattuale, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume,
per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della “datio” di un bene economico, ma
nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte
dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Cass. Sez. 2,
24.1.2012 n. 18859; Cass. Sez. 2, 11.12.2012 n. 49932).
Ne deriva la correttezza della motivazione impugnata che ne ha individuato la
consumazione non nel momento della stipula del preliminare di vendita ovvero del
versamento delle caparre, bensì nel momento in cui il danno per le parti offese è
divenuto irreversibile con corrispettivo vantaggio per l’imputato, in particolare, con
la cessione del bene al terzo in buona fede.
2. Il ricorso è fondato per la parte in cui lamenta l’ aumento di pena per la
continuazione. Ed invero nel caso in esame si versa in ipotesi di truffa cosiddetta
contrattuale a consumazione prolungata, che si realizza alla scadenza di ogni
contratto sottoscritto e, cioè, ogni volta in cui si determinano la perdita economica
ed il profitto ingiusto, mentre la condotta dell’agente perdura, ugualmente, fino alla
scadenza di ogni singolo contratto (Cass. 11.12.2012 n. 49932).
Va in conseguenza eliminata la frazione di pena aumentata per la erroneamente
ritenuta continuazione.
3. Ma nelle more il reato si è estinto per prescrizione (maturata il 29.6.2013),
sicché, in accoglimento dell’ ultimo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Restano
ferme le statuizioni civili.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione. Conferma le statuizioni civile
Roma 21 marzo 2014

accantonati nel bilancio societario come riserva). Esso si perfeziona nel momento in

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