Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15207 del 20/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15207 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
di appello di Catanzaro nei confronti di Gorrasini Pasquale, nato il 3.1.1950;
Gorrasini Ivan, nato il 28.3.1984, avverso la sentenza del Giudice di pace di
Roccadaspide del 27.5.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal
consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le conclusioni del sostituto procuratore
generale Eduardo Scardaccione, sull’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.

OSSERVA
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Catanzaro ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale è
stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gorrasini Pasquale e
Gorrasini Ivan, imputati di invasione di terreni, per difetto di querela giacché
mancava procura speciale al deposito della querela.
Nel ricorso si contesta violazione di legge atteso che nella querela il
querelante rilascia delega all’avvocato (che ha provveduto a firmare in calce

Data Udienza: 20/03/2014

l’atto) di depositare l’atto presso i Carabinieri conferendo ogni più ampia
facoltà inerente al mandato.
Il ricorso è fondato.
Dalla lettura degli atti emerge che la querela in oggetto è stata in realtà
presentata per iscritto dalla persona offesa, che ha avuto cura di rilasciare in
calce a detta querela una procura speciale per il deposito della stessa, il tutto
in linea con il combinato disposto degli artt. 337 e 332 cod. proc. pen.

per il deposito della querela risulta investito anche del mandato alle liti,
diversamente non avrebbe senso rilasciargli procura ai soli fini di un
adempimento ben circoscritto se non fosse il difensore della parte offesa; in
quanto tale, esso è legittimato ad autenticare la sottoscrizione della querela.
In definitiva la procura rilasciata all’avvocato per la presentazione della
querela sottende necessariamente la nomina, almeno per quel momento, di
difensore del querelante, anche se indicata in modo improprio, ed è dunque
dimostrativa di un rapporto professionale fra la parte offesa e il legale in
relazione all’instaurando procedimento cui la querela si riferisce, con la
conseguenza che esso è legittimato all’autenticazione (Cass. sez. IV
16.5.2013, n. 46282).
Da quanto esposto, discende la fondatezza del ricorso, non potendosi dubitare
della sussumibilità della fattispecie in oggetto nella disposizione dell’art. 336337 cod. proc. pen. secondo l’interpretazione della giurisprudenza ricordata.

PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Roccadaspide

Roma, li 20.3.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
Il Presidente
Ciro Pee,

e!-T

Deve infatti osservarsi che l’avvocato cui sia stata conferita procura speciale

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