Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15206 del 20/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 15206 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte
di appello di Catanzaro nei confronti di Luca Fortunato, nato il 3.1.1967
avverso la sentenza del Giudice di pace di Serra San Bruno del 26.2.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite
le conclusioni del sostituto procuratore generale Eduardo Scardaccione,
sull’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

OSSERVA
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Catanzaro ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale è
stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Luca Fortunato,
imputato di danneggiamento, per difetto di querela giacché la querela in
questione mancava del requisito dell’autenticità delle firme da parte del
difensore.
Nel ricorso si contesta violazione di legge atteso l’indirizzo di legittimità per
cui il difetto di autenticazione della sottoscrizione apposta in calce alla querela

Data Udienza: 20/03/2014

non ne comporta l’invalidità se la stessa viene depositata contestualmente
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all’atto di nomina del difensore di fiducia della medesima persona offesa con
firma autenticata dal legale (Cass. sez. 5, 28.1.2009, n. 9722) e considerato
R

che dall’esame degli atti emerge che alla querela firmata dalle persone offese
è allegata una delega conferita in pari data dalle querelanti al proprio
difensore per il deposito della denuncia-querela presso la procura della
Repubblica.

speciale per il deposito della querela risulta investito anche del mandato alle
liti, diversamente non avrebbe senso rilasciargli procura ai soli fini di un
adempimento ben circoscritto se non fosse il difensore della parte offesa; in
quanto tale, esso è legittimato ad autenticare la sottoscrizione della querela.
In definitiva la procura rilasciata all’avvocato per la presentazione della
querela sottende necessariamente la nomina, almeno per quel momento, di
difensore del querelante, anche se indicata in modo improprio, ed è dunque
dimostrativa di un rapporto professionale fra la parte offesa e il legale in
relazione all’instaurando procedimento cui la querela si riferisce, con la
conseguenza che esso è legittimato all’autenticazione (Cass. sez. IV
16.5.2013, n. 46282).
Da quanto esposto, discende la fondatezza del ricorso, non potendosi dubitare
della sussumibilità della fattispecie in oggetto nella disposizione dell’art. 336337 cod. proc. pen. secondo l’interpretazione della giurisprudenza ricordata.

PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Serra San
Bruno per il giudizio.
Roma, li 20.3.2014

Deve al proposito osservarsi che l’avvocato cui sia stata conferita procura

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