Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15205 del 20/03/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15205 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte
di appello di Lecce nei confronti di Carechino Walter, nato il 10.10.1955
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 14.2.2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Eduardo Scardaccione, sulla
inammissibilità del ricorso. Udito il difensore della parte civile Carluccio
Silvano, avv. Francesco Vergine, il quale ha concluso per la riforma della
sentenza impugnata. Udito il difensore dell’imputato, avv. Vincenzo
Napolitato, il quale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso
OSSERVA
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce ha
proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale Carechino Walter
è stato assolto dal delitto di appropriazione indebita aggravata contestatogli.
Nel ricorso si contesta violazione di legge e illogicità della motivazione per
avere la corte di appello fondato la propria decisione su un giudizio di non
Data Udienza: 20/03/2014
attendibilità della persona offesa dal reato, nonché sulla mancanza di un
sufficiente compendio probatorio per determinare la condanna. Si critica
inoltre che la corte territoriale non abbia ritenuto integrata la fattispecie della
appropriazione indebita aggravata dal rapporto di servizio nella condotta di
chi, alle dipendenze di terzi, si appropri senza averne titolo di denari dovuti al
proprio datore di lavoro.
Il ricorso è fondato, avendo il giudice di merito motivato sulla inattendibilità
della condanna in primo grado, omettendo l’esame della stessa. Invece,
secondo questa Corte, qualora la corte di appello intenda riformare in “peius”
una sentenza di assoluzione, emessa a seguito di un’istruttoria dibattimentale
nell’ambito della quale il giudice aveva assunto solo alcune delle prove
testimoniali richieste dalla difesa escludendone altre perché sovrabbondanti,
non può valutare le medesime testimonianze in senso sfavorevole
all’imputato, ritenendole inattendibili sulla scorta di incoerenze e contrasti sui
quali l’esame in primo grado non si era sviluppato essendo, invece, tenuto – in
base al principio di cui all’art. 6 Cedu, come interpretato dalla conforme
giurisprudenza della Corte Edu – a rinnovare l’istruttoria dibattimentale, per
consentire ai testimoni di spiegare le imprecisioni ed i contrasti rilevati (Cass.
sez. III, 9.7.2013, n. 42344).
I restanti profili di doglianza restano assorbiti.
Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di
appello di Lecce per nuovo esame e per la liquidazione delle spese sostenute
in questo grado dalla parte civile Carluccio Silvano.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, altra
sezione, per nuovo esame; rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle
spese sostenute in questo grado dalla parte civile Carluccio Silvano.
Roma, li 20.3.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
della versione resa dalla persona offesa costituitasi parte civile, posta a base