Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15202 del 20/03/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15202 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO
Data Udienza: 20/03/2014
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Lucca nei confronti di Rafanelli Maria Luisa, nata il 9.7.1947 avverso la
sentenza del Tribunale di Lucca del 15.11.2010. Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le conclusioni del sostituto
procuratore generale Eduardo Scardaccione, sull’annullamento della sentenza
con rinvio al giudice civile.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha proposto
ricorso avverso la sentenza in epigrafe col quale è stata dichiarata la
estinzione del reato contestato a Rafanelli Maria Luisa per intervenuta
prescrizione del reato ed è stata disposta la restituzione all’avente diritto di
tutte le cose sottoposte a sequestro.
Nel ricorso si contesta violazione di legge e illogicità della motivazione per
essere stata disposta la restituzione delle cose sottoposte a sequestro a
soggetto non identificato in concreto nella sentenza segnalando come, in ogni
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caso, tale soggetto non potrebbe coincidere con l’odierna imputata.
In generale, deve osservarsi che mentre la restituzione che consegue alla
revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti della misura,
va disposta in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, invece la
restituzione conseguente alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, va disposta in favore
dell’avente diritto (individuabile anche in una persona diversa da quello al
sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi in via analogica il disposto
dell’art. 324 comma 8 c.p.p. (Cass. sez. II, 3.12.2013, n. 51753).
Nel caso di specie, il giudice del merito si è limitato ad affermare
genericamente la restituzione all’avente diritto, senza procedere in concreto
alla individuazione della persona (se coincidente o meno con quella che subì il
sequestro), e senza rilevare contestazioni sulla proprietà che avrebbero
determinato
l’applicazione dell’art. 324 comma 8 c.p.p. Ne discende
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lucca.
Roma, li 20.3.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio
quale il bene era stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni